Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14022 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14709/2013 R.G. proposto da:

F.G. (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Clodio n. 14, presso

lo studio dell’Avv. Andrea Graziani, e rappresentato e difeso

dall’Avv. Daniele Fantini (C.F.: (OMISSIS)) del foro di Vicenza,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del curatore, dott.ssa

B.M., rappresentato ed assistito dall’Avv. Fabio

Collitorti del Foro di Milano (C.F.: (OMISSIS)) e dall’Avv. Massimo

Pagliari (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 41, presso lo studio

dell’Avv. Annamaria Manfredi, dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’Avv. Giovanni Bertacche (C.F.: (OMISSIS)) del foro di

Vicenza, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata in

data 08/03/2013 e notificata il 10/04/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile

2017 dal Consigliere Andrea Penta.

Fatto

1. – Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2000, F.A. conveniva in giudizio il fratello F.G.B., affermando di essere comproprietario con quest’ultimo, ciascuno per porzioni individuate (piano terra G.B. e primo piano A.), di una palazzina sita in (OMISSIS) ((OMISSIS)). L’attore lamentava, per quanto qui ancora rileva, la violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle norme integrative al codice civile per avere il convenuto costruito un garage in muratura in sostituzione di una baracca in lamiera, per il quale era stato ottenuto il condono edilizio, senza rispettare le dimensioni precedenti e in difformità dallo stesso progetto autorizzato dal Comune (C.E. n. 63 dell’08/04/1997). Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto ad arretrare, demolire o chiudere le opere costruite in violazione delle norme regolanti i rapporti di vicinato e, comunque, la condanna al risarcimento dei danni per il diminuito valore della comproprietà/proprietà esclusiva.

Si costituiva il convenuto, sostenendo che originariamente gli immobili per cui è causa appartenevano al padre e che quest’ultimo, con atto di donazione del 20/10/1984, aveva diviso la proprietà tra i figli G.B. e A., assegnando, tra l’altro, a lui la proprietà del piano terra dell’abitazione ed un garage ed all’attore l’appartamento al primo piano ed altro garage. Affermava che, in forza di tale atto, si era costituita la servitù di tenere il garage in lamiera a distanza inferiore di quella legale per destinazione del padre di famiglia. Esponeva altresì che in seguito detto garage sarebbe stato sostituito con un fabbricato in muratura costruito nel rispetto della concessione edilizia previamente rilasciata e che l’apertura sul retro del manufatto distante 4 metri dalla proprietà dell’attore era regolamentare.

Ammessa ed espletata prova per testi, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza depositata il 29 giugno 2006, il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, condannava, per quanto qui ancora rileva, F.G. Battista a ripristinare l’altezza del garage posto sul lato nord-est del fabbricato, riportando il profilo del tetto alle altezze precedenti ai lavori del 1997, così come risultanti dalla planimetria allegata in atti.

2. – Avverso detta sentenza proponeva appello F.G. Battista, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 907 c.c., l’erronea valutazione dello stato dei luoghi eseguita dal c.t.u. ed il mancato esame delle osservazioni del c.t.p..

Si costituiva F.A., contestando i motivi d’appello proposti dall’appellante e, a sua volta, proponendo appello incidentale su altri profili.

Con sentenza depositata l’8 marzo 2013, la Corte d’appello di Venezia rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso F.G. (già F.G. Battista) sulla base di due motivi.

F.A. ha resistito, depositando controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

1. – Con il primo motivo di ricorso, F.G. lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, che la Corte d’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non si sarebbe pronunciata sul primo motivo di appello, con cui si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 907 c.c. in merito al ripristino dell’altezza del garage precedente ai lavori del 1997, evidenziando l’errore nel quale era incorso il giudice di prime cure nell’operare il generico richiamo alla sezione B-B contenuta come allegato nel proprio elaborato peritale.

1.1. – In sostanza, il ricorrente sostiene che con il gravame aveva denunciato la circostanza che il tribunale, con la sentenza impugnata, avesse disposto l’abbattimento del garage non nel limite dei tre metri dalla veduta, in relazione alla quale vi sarebbe stata la violazione dell’art. 907 c.c., bensì con riferimento all’intero corpo di fabbrica e, dunque, anche per la porzione regolamentare (vale a dire, situata oltre il raggio di tre metri dalla veduta). In particolare, rappresenta che le altezze da ripristinare, alla stregua della sentenza di primo grado, ed “evidenziate in grigio nella sezione B-B della planimetria allegata alla ctu” concernerebbero anche la detta porzione regolamentare.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si è in presenza di un vizio di omessa pronuncia, ma, semmai di un vizio motivazionale.

Invero, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015).

Inoltre, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma, come nel caso di specie, una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014).

Orbene, nella fattispecie in esame, la corte territoriale, pur non verificando se la condanna, contenuta nella sentenza di primo grado, a ripristinare l’altezza del garage riportando il profilo del tetto alle altezze precedenti ai lavori del 1997 – così come risultano evidenziate in grigio nella sezione B-B della planimetria allegata alla ctu” comportasse l’abbattimento del corpo di fabbrica anche con riferimento alla porzione situata ad una distanza superiore di tre metri rispetto alla veduta, ha affermato (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) che, essendosi al cospetto di una “costruzione nuova… eseguita in modo da violare il disposto dell’art. 907 cod. civ.”, sussisteva l’obbligo di rimuovere la sopraelevazione ex novo in quanto incidente nella zona di rispetto di tre metri dalla veduta. Il tutto dopo aver rilevato (cfr. pag. 9 della sentenza) che, sulla base della c.t.u. espletata, era emerso che F.A., nel sostituire la precedente struttura (autorimessa) in lamiera con altra in muratura, avesse elevato la stessa ad un altezza di 22 cm. sopra il muro di confine (laddove in precedenza andava ad appoggiarsi sotto il detto muro), in tal guisa ostacolando la veduta del proprietario confinante.

Non senza tralasciare che, alla stregua del tenore del dispositivo della sentenza di primo grado, il dictum era nel senso di condannare il convenuto a ripristinare l’altezza del garage cedente ai lavori del 1997, laddove il rinvio operato alla planimetria allegata alla c.t.u. ha una valenza sul piano meramente attuativo.

2. – Con il secondo motivo, in via subordinata rispetto al primo, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Si sostiene, al riguardo, che la corte d’appello, nel confermare la pronuncia impugnata, avrebbe motivato in modo carente e contraddittorio su un punto decisivo, avendo omesso di esaminare la documentazione segnalata (planimetrie e sezioni richiamate nel ricorso) e versata in atti.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Invero, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere, quanto alla c.t.u., la tavola grafica e le planimetrie allegate alla stessa, essendosi limitato a riprodurre la tavola grafica allegata alla perizia di parte (pagg. 7 e 12 del ricorso) e la sezione B-B allegata all’elaborato peritale del tecnico d’ufficio, in tal guisa precludendo a questa Corte di scrutinare se il perito avesse considerato, ai fini del ripristino delle altezze del garage precedenti ai lavori del 1997, anche parti del corpo di fabbrica già in precedenza distanti oltre il limite di tre metri dalla veduta. Questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le tante, Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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