Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14022 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14022 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA
sul ricorso 11718-2007 proposto da:
DI FABIO BERARDINO SILVIO DFBBRD44H19A018T, DI FABIO
FRANCO DOMENICO DFBFNC49P25F127V, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso
lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

COMUNE DI MENTANA in persona del Sindaco p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IMERA 16,
presso lo studio dell’avvocato TOPPETA PIETRO, che lo

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Data pubblicazione: 04/06/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4938/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2006, R.G.N.
5127/2004;

udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato VINCENZO COLACINO;
udito l’Avvocato PIETRO TOPPETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Berardino Silvio e Franco Domenico Di Fabio, eredi di Antonio
di Fabio, premesso: l) con sentenza del 1996 era stato ordinato
alla s.r.l. Sigab l’ arretramento di un fabbricato, situato nel
Comune di Mentana, fino al rispetto di cinque metri dal confine

a 1/1; 2) la concessione edilizia per la suddetta costruzione
era stata annullata dal Consiglio di Stato e per questo alla
s.r.l. Sigab, con provvedimento sindacale del marzo 1998, era
stato ordinato di demolire il fabbricato; non avendovi
ottemperato l’ immobile era divenuto di proprietà del Comune;
3) pertanto a questo ente, e al Comune di Fonte Nuova,
istituito con legge Regione Lazio n. 25 del 1999 a far data dal
15 gennaio 2001, con espressa previsione di attribuzione dei
beni appartenenti al Comune di Mentana e Guidonia, ancorché non
avvenuta per mancata delibera della Commissione regionale, era
stato notificato il 7 luglio 2003 precetto intimando di
arretrare il fabbricato, ma non avendo sortito effetto i Di
Fabio avevano proposto ricorso ai sensi dell’ art. 612 c.p.c.
al Tribunale di Tivoli per le modalità di esecuzione; 4) questo
Tribunale aveva dichiarato l’ improcedibilità del ricorso per
carenza di legittimazione del Comune di Mentana.
Pertanto i Di Fabio hanno appellato.
Con sentenza del 13 novembre 2006 la Corte di appello di Roma,
qualificata l’opposizione del Comune all’ esecuzione, ha
rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado per
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con la loro proprietà e al distacco minimo tra fabbricati pari

carenza di titolo esecutivo nei confronti di detto ente in
quanto non avente causa dalla società Sigab, nei cui soli
confronti il titolo aveva efficacia di giudicato, avendo il
Comune acquistato il bene a titolo originario per effetto dell’
art. 7 legge n. 47 del 1985 con conseguente caducazione di pesi

trascrizione o iscrizione della domanda dei Di Fabio anteriore
all’ acquisizione, essendo la confisca assimilabile al
perimento giuridico del bene, con conseguente estinzione dei
diritti, anche di garanzia (art. 2878 c.c.), essendo il bene
destinato alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione
di esso al patrimonio comunale, che lo trasforma
irreversibilmente in res extra commercium, sotto il profilo dei
diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali
limitati sul bene. Infatti il provvedimento di acquisizione a
titolo gratuito di un immobile abusivo ha carattere
sanzionatorio/amministrativo, che si connota per la duplice
funzione di sanzionare comportamenti illeciti – edificazione
in difformità o senza concessione ed inottemperanza all’ ordine
di demolizione – e di prevenire ed elidere perduranti effetti
dannosi per la collettività. Nel caso poi di acquisizione in
capo all’ ente pubblico, la vicenda ablativo-sanzionatoria si
caratterizza per la gratuità dell’ acquisto a titolo originario
e quindi eventuali pesi o vincoli preesistenti sono destinati a
caducarsi così come il diritto dominicale del precedente
titolare, e senza rilievo dell’ art. 17 della legge 47/1985 che
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e vincoli preesistenti, senza rilievo dell’ eventuale

fa salvi “i diritti reali di garanzia e di servitù” nel caso di
nullità di atti tra privati, non parificabile alla confisca.
Ricorrono per cassazione Berardino Silvio e Franco Domenico Di
Fabio, cui resiste il Comune di Mentana.
Motivi della decisione

erronea applicazione dell’ art. 2909 c.c. in relazione agli
artt. 7, terzo comma, legge n. 47 del 1985 (ora 31 D.P.R. 380
del 2001) e 872 e 873 c.c. nonché, per quanto di ragione, dell’
art. 828 c.c.”, e concludono:” Ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 2909 c.c. deve considerarsi avente causa dal
proprietario di un fabbricato realizzato abusivamente il Comune
che abbia acquisito un fabbricato al proprio patrimonio (ex
art. 7 della legge 47 del 1985), ai fini dell’ esecuzione di
una sentenza passata in cosa giudicata che ordini il ripristino
delle distanze legali violate dal fabbricato medesimo, e
quindi, l’ arretramento di quest’ ultimo?”
Il motivo è fondato nei termini di cui in appresso.
L’ art.

della

7 legge del 1985 n. 47 (opere eseguite in

assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali) dispone, al secondo comma: “Il Sindaco, accertata
l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la
demolizione”.

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1.- Con unico motivo i ricorrenti deducono: “Violazione ed

Prosegue ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, nono:” Se il
responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime .. sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

nel termine di cui al precedente comma, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente. L’opera acquisita deve
essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei
responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su
terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso
di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all’ articolo
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L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire,

17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
modificato dal successivo articolo 20 della presente legge,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita”.
Il sistema dunque è volto innanzi tutto a reprimere l’ abuso

illecito, e soltanto in caso di inadempimento alla sanzione
dispone che esso gli venga sottratto ed acquisito alla P.A.
affinché la distruzione, che è obbligatoria nel caso in cui
sussiste il vincolo di inedificabilità, avvenga coattivamente
per ripristinare l’ assetto del territorio urbanistico in
conformità alla normativa che lo disciplina (Corte /
Costituzionale n. 345 del 1991). Tuttavia, se la costruzione
non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali e possa esser utilizzata per prevalenti interessi
pubblici, da individuare dalla P.A., consente che entri a far
parte del suo patrimonio indisponibile. Perciò mentre l’
acquisizione al patrimonio della P.A. per demolire la
costruzione illegittima in caso di inottemperanza del
trasgressore è automatica, per l’ acquisizione della stessa al
patrimonio indisponibile è necessario un atto amministrativo di
destinazione del bene al servizio pubblico, che contenga
altresì la valutazione della prevalenza del relativo interesse
rispetto agli interessi urbanistici ed ambientali, sottesi alle
norme urbanistiche la cui violazione ne ha comportato l’ ordine
di demolizione (così come previsto dall’ art. 15, terzo comma,
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ingiungendo al privato responsabile la distruzione del bene

della legge 28 gennaio 1977 n. 10 nel caso di contrasto dell’
opera con rilevanti interessi urbanistici o ambientali), in
linea con la norma generale di cui all’ art. 826, terzo comma,
cod. civ. per effetto della quale affinché un bene non
appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere

destinati ad un pubblico servizio, deve sussistere il doppio
requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di
volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico da cui
risulti la specifica volontà di destinare quel determinato bene
ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione
ad esso (ex multis S.U. 391 del 1999, 14865 del 2006, Cass.
5867 del 2007).
Pertanto non è il provvedimento, obbligatorio, di acquisizione
della costruzione illegittima non demolita che può determinare
il sacrificio di diritti reali di terzi su beni diversi da
quello che è illecito (ed infatti anche in caso di sanatoria
edilizia [art. 31 della legge 47 del 1985] sono salvi i diritti
dei terzi: Cass. 17339 del 2003, 18728 del 2005), altrimenti
l’ acquisizione della costruzione illegittima, nel caso che sia
anche in violazione delle distanze legali, comporterebbe la
costituzione, ex lege, del diritto di servitù a carico della
costruzione del vicino – quale effetto della legittimazione
della relativa violazione senza indennizzo alcuno ed
incidendo sulla titolarità di diritti su beni diversi da quello
costituente l’ illecito, e a differenza della confisca del bene
8

pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto

di colui che ha commesso l’illecito,

che prevede il

risarcimento per l’ estinzione di pesi ed oneri di cui sono sì
titolari terzi, ma sul bene illecito (S.U. 10532 del 2013).
Nella specie dunque da un lato non vi è nessun provvedimento
incompatibile con la tutela reale giudizialmente riconosciuta

sentenza che ha ordinato l’ abbattimento della costruzione
della società Sigab in violazione delle distanze legali e dei
distacchi tra costruzioni è passata in giudicato nell’ ottobre
1998, e quindi è suscettiva di tutela coattiva (sezioni Unite
n. 8729 del 1987).
Concludendo il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
la causa può esser decisa nel merito rigettando l’ opposizione
all’ esecuzione del Comune di Mentana.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle
spese dell’ intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta l’opposizione all’esecuzione del
Comune di Mentana. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2012.

del diritto di proprietà del terzo Di Fabio; dall’ altro la

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