Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14021 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21181/2007 proposto da:

B.R.;

– ricorrente –

contro

F.P., F.F., F.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CURRAO GIUSEPPE, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2002 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

ADRANO, depositata il 22/07/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento su indicato con atto notificato il 22 ottobre 2003.

Dall’attestazione della cancelleria agli atti non risulta che parte ricorrente abbia provveduto al successivo deposito nel termine di legge.

Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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