Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14021 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24248-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F. E C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELAGIO I PAPA 10,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANGELO ARCIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 273/2018, accogliendo l’appello proposto da D.F. & C. srl, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione a precetto proposta da B.G..

La Corte rilevava che dei crediti opposti in compensazione da B.G., uno non era più esistente perchè la Corte d’appello aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 303/2007 su cui la eccezione sollevata in primo grado dal B. si era fondata; per gli altri due crediti opposti in compensazione, l’uno confermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 23066/2007 e l’altro dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 21133/2012, osservava la Corte d’appello che entrambi fossero antecedenti rispetto al titolo posto alla base del precetto intimato dalla società D., concernente spese legali liquidate per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18560/2014; pertanto l’eccezione di compensazione sollevata dal B. era infondata in quanto la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, poteva essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione rispetto a quello per cui si procede fosse sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario restava preclusa dalla cosa giudicata che impediva la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. Nè alcun rilievo poteva avere il fatto che anche il credito del debitore esecutato fosse assistito dal titolo esecutivo giudiziale, quest’ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non valeva ad estinguerne il credito.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.G. con ricorso contenente un motivo al quale ha resistito D.F. & C. srl con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- con l’unico motivo il ricorso deduce violazione e falsa interpretazione dell’art. 1242 c.c., comma 1, che prevede la compensazione legale tra reciproci crediti, art. 2909 c.c., artt. 112,115,116,324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, attesa l’erroneità della sentenza la quale aveva affermato che i crediti vantati dal B. non potessero essere compensati con il credito vantato dalla srl D.F. & C. srl per il solo fatto di essere anteriori al secondo titolo coperto da giudicato, mentre tale indirizzo interpretativo non poteva operare anche nella fattispecie concreta atteso che il credito fatto valere dalla resistente mediante l’atto di precetto opposto era relativo a spese di giudizio. Aggiungeva il ricorrente che quando un’espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo il debitore può con l’opposizione all’esecuzione eccepire in compensazione il suo credito sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito al giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione ma deriva come conseguenza automatica della mera soccombenza.

2.- Il motivo è fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (Cass. nn. 23573/2013, 29990/1977, 2865/1962). E’ stato, infatti, ritenuto che in sede di esecuzione può farsi luogo a compensazione, allorchè il debitore opponga un credito che non avrebbe potuto opporre nel giudizio di cognizione concluso con la sentenza in base alla quale l’esecuzione è stata promossa. Ciò si verifica, anche se il credito opposto in compensazione è anteriore alla formazione del giudicato, allorchè il credito contrapposto, per il quale il creditore procede in via esecutiva, non esisteva allorchè si svolse il giudizio di cognizione, ed è sorto proprio in virtù della sentenza (nella specie, credito per le spese giudiziali liquidate in sentenza): perchè, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti (art. 1242 c.c.), e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di esecuzione (Cass. sez. un. 2865 del 1962).

3.- Nello stesso ordine di idee si è pure affermato che la condanna al pagamento delle spese giudiziali è conseguenza della soccombenza, ed il relativo credito non è, pertanto, accertato in esito ad un contraddittorio in cui la controparte avrebbe potuto far valere in compensazione un suo credito. Consegue che al creditore che agisce esecutivamente per il recupero delle spese giudiziali, in forza di sentenza passata in giudicato, l’esecutato può opporre in compensazione un suo credito anteriore alla formazione di quel giudicato, sempre che l’esistenza di tale credito non sia stata dedotta o non si sarebbe dovuta dedurre nel processo definito con la sentenza passata in giudicato quale fatto estintivo (in tutto o in parte) del credito fatto valere in quel processo (Cass. 23573/2013, 2865/1962, 29990/1977).

4.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono le censure mosse contro la sentenza sono quindi fondate; il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà nella decisione della causa ai principi sopra richiamati.

5.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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