Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14020 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24343/2011 proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

PANICI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentarlo e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7285/2010 della CORTE D’APPMWO di ROMA,

depositata il 21/10/2010 r.q.n. 11558/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato GUGLIELMI CARLO per delega Avvocato PANICI

PIERLUIGI;

udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 ottobre 2010 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da V.L. nei confronti di Almaviva Contact s.p.a. (già Atesia s.p.a.), diretta ad ottenere la declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta società, con mansioni da inquadrare nel 4^ livello del CCNL telecomunicazioni, come operatore di cali center, sin dall’inizio del rapporto, formalmente di collaborazione autonoma (10/9/2001), con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni anche a titolo di risarcimento del danno; in via alternativa la V. aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia della risoluzione del rapporto, con ordine di reintegrazione e condanna al pagamento delle retribuzioni, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutta la durata del rapporto e al pagamento delle somme indicate a titolo di differenze retributive. Esponeva la ricorrente che il rapporto era stato qualificato con reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata mensile più o meno lunga, senza soluzione di continuità; che allo spirare del termine ultimo per la conversione dei contratti in contratti a progetto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, la società aveva siglato un accordo in data 13/12/2004 con le r.s.u. Atesia e quindi altro accordo in data 24/5/2005 con la segreteria dei sindacati di categoria, con cui si era convenuto di prorogare il termine estintivo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31/12/2004. Precisava che in seguito il rapporto era stato disciplinato con contratto a progetto avente ad oggetto campagne di commercializzazione dei servizi telefonici e telematici del committente Telecom. In particolare, la lavoratrice era stata adibita a campagne per il cliente TIM relative al servizio di informazione ed assistenza e poi variazione e reclami, con espressa previsione di una fascia oraria di sei ore giornaliere per sei giorni settimanali. Esponeva che le suddette mansioni avrebbero dovuto essere inquadrate nel 4^ livello del CCNL Telecomunicazioni, come operatore di cali center.

2. La Corte territoriale, premesso che ciò che assumeva carattere decisivo era la concreta modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, ravvisava nel concreto atteggiarsi del rapporto come emerso dall’istruttoria una serie di circostanze che inducevano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra le quali la facoltà di recarsi o meno al lavoro e di scegliere se rispondere o meno alla chiamata, il compenso variabile (calcolato sulla base delle chiamate evase), l’assenza di un preciso orario di lavoro (per essere concordata, piuttosto, una fascia di disponibilità), l’assenza di un vero e proprio potere direttivo.

Riteneva infondata, altresì, la prospettazione attinente alla stipula di contratti a progetto privi di quest’ultimo elemento e la correlata violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86.

3. La V. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste la società convenuta con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: art. 360 c.p.c., n. 5 e 3, per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e per violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e art. 2967 c.c.. Rileva di aver dedotto che a decorrere dal 10/9/2001 erano stati instaurati più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui gli ultimi tre con scadenza 31/12/2003, 31/12/2004 e 31/3/2005, quest’ultimo scaduto senza rinnovo; afferma che le suddette proroghe erano in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, con conseguente conversione dei contratti in rapporti di lavoro subordinato a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69. Osserva che la Corte territoriale aveva argomentato il rigetto della domanda sul presupposto dell’avvenuta stipula di un contratto a progetto in realtà mai avvenuta, statuendo su una fattispecie diversa da quella sub iudice e che in tale ottica si spiegano i rilievi in sentenza riguardo alla mancata denuncia circa l’assenza di un progetto e alla omessa indicazione delle ragioni per le quali il progetto sarebbe illegittimo.

2. Con il secondo motivo deduce: ex art. 360 c.p.c., n. 5 e 3, per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e per violazione dell’art. 2967 c.c.. Rileva che, quanto all’accertamento della natura subordinata del rapporto, era erronea la statuizione della Corte d’appello circa la ritenuta irrilevanza dei verbali ispettivi, rispetto ai quali la sentenza ha omesso di motivare sul fatto che le circostanze in essi riportate sono state riscontrate direttamente dai verbalizzanti e come tali fanno piena prova fino a querela di falso. Rileva che nessuna delle argomentazioni di cui ai verbali ispettivi è stata oggetto di contestazione, e pertanto, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., le stesse devono essere poste a fondamento della decisione. Contesta la rilevanza degli elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto l’inesistenza della subordinazione.

3. Va esaminato per primo, nell’ordine logico, il secondo motivo di ricorso. Lo stesso è infondato, poichè, quanto ai verbali ispettivi, si limita a proporre una valutazione delle relative risultanze di causa difforme da quella resa dai giudici del merito, i quali hanno fondato la decisione sul rilievo che dai predetti verbali non emergevano elementi sufficientemente univoci, talchè hanno valorizzato altri elementi fattuali risultanti dall’istruttoria.

Quanto alla notazione relativa alla non contestazione, è da rilevare che gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., si producono in ragione della mancata contestazione dei fatti allegati da una delle parti, mentre simili effetti non possono riconnettersi a mere risultanze istruttorie. Quanto, poi, agli altri rilievi, va osservato che essi mirano a un non consentito riesame del compendio probatorio, sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335,: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

4. Il primo motivo è allo stesso modo infondato, perchè non pertinente rispetto al decisum. La Corte territoriale, infatti, ha argomentato il rigetto della censura attinente alla violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, sul rilievo del difetto di specifica allegazione da parte della ricorrente riguardo al numero e alle date di stipula dei contratti che ella assume posti in essere nella vigenza del citato decreto, ancorchè privi dei caratteri indicati nella predetta norma, rilevando che degli stessi, contraddittoriamente, si afferma, in contrasto con la denunciata violazione del predetto art. 86, il carattere di mero rinnovo, implicante la non sopravvivenza del primigenio contratto. Tale argomentazione, posta a fondamento della decisione, non risulta utilmente censurata.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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