Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1402 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1402 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27101-2012 proposto da:

P

APOLLONI DIEGO PPLDGI63S12H501A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio
dell’avvocato DE SISTO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CUGINI SERAFINA,
MILANO ASSICURAZIONI SPA – incorporante per fusione La
Previdente Assicurazioni SpA;
– intimate avverso la sentenza n. 4370/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 17.5.2011, depositata il 19/10/2011;

Data pubblicazione: 23/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 27101 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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62) R. G. n. 27101/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata (Corte d’Appello di Roma, 19/10/2011) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Diego Apolloni avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda di

Serafína Cugini e della Spa Milano Ass.ni, a seguito dell’incidente stradale
in cui la moto dell’odierno ricorrente veniva investita dall’automobile di
proprietà della Cugini e condotta da Lorenzo Giuliani.
1.2 – La Corte Territoriale, nella sentenza qui impugnata:
– dichiarava l’infondatezza della censura formulata dall’Apolloni
avverso la sentenza di primo grado, con cui aveva dedotto che il primo
giudice aveva erroneamente affermato la tardiva produzione dei documenti,
di cui aveva disposto lo stralcio, evidenziando che quei documenti non
erano stati ritualmente depositati in prime cure, mancando in calce all’indice
(come disposto dall’art. 46, secondo comma, disp. att. c.p.c.) la data di
deposito degli atti di parte e l’attestazione, da parte del cancelliere,
dell’avvenuta ricezione dell’atto nella data indicata;
– osservava, inoltre, che l’appellante proponeva in secondo grado gli
stessi documenti oggetto di stralcio in primo grado e che l’assicurazione,
controparte legittimata a far valere le irregolarità, accettava esplicitamente il
loro deposito. Così, la mancanza della tempestiva opposizione alla
produzione documentale, che l’assicurazione aveva effettuato in primo
grado solo in sede di replica e non nella prima istanza o difesa successive
all’atto o alla notizia di tale deposito, non comportava alcuna violazione del
principio del contraddittorio;
– richiamava la giurisprudenza di legittimità (secondo cui nel rito
ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di
appello, l’art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che esso
fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova
“nuovi” — la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e,
quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i
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risarcimento dei danni subiti dallo stesso e presentata nei confronti di

limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali
documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter
trovare ingresso in sede di gravame, sempre che essi siano prodotti, a pena
di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto
introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione
non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in
ragione dello sviluppo assunto dal processo: requisiti consistenti nella

esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della
indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario,
risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno incisivo che
nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti
indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti,
Cass. 8203/2005);
sulla scorta di tali premesse, affermava che, nel caso di specie, la
produzione n appello dei documenti, prodotti in prime cure e ritenuti
inammissibili, non avrebbe potuto essere effettuata, in quanto la sua
formazione non era stata successiva al giudizio di primo grado, in cui
avrebbe potuto essere ritualmente presentata ed, inoltre, la produzione stessa
non sarebbe stata necessaria in ragione dello sviluppo, assunto dal processo,
mancando una causa non imputabile che avesse impedito all’Apolloni la
produzione documentale in primo grado e non sussistendo una valutazione
sulla sua indispensabilità.
2 — Ricorre per Cassazione l’Apolloni con due motivi di ricorso; gli intimati
non hanno svolto attività difensiva. Le censure formulate dal ricorrente
riguardano:
2.1 — Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3-4 c.p.c., del
previgente art. 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione al contraddittorio,
nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia in riferimento
all’art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la nuova produzione in appello di
documenti, già prodotti in primo grado in modo irrituale, non sarebbero da
considerarsi nuovi e, come tali, sempre producibili in appello con le forme
di cui all’art. 87 c.p.c. att.; inoltre, qualora la parte contro cui è avvenuta la
produzione, mostri di avere avuto conoscenza del documento e di essere
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dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad

stata in condizione di difendersi, la detta inosservanza non ne precluderebbe
l’ utilizzabilità.
2.2 —Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3-4 c.p.c., degli artt.
74,87 disp. att. c.p.c. e dell’art. 184 c.p.c. previgente al 30.4.1995, nonché
omesso esame di un punto decisivo della controversia in riferimento all’art.
360, n. 5 c.p.c., per aver comunque depositato tempestivamente la
produzione documentale, come risulterebbe dagli atti. Peraltro, l’odierna

come risulta dalla sua comparsa di costituzione in primo grado e dalla sua
comparsa conclusionale.
3 – Il ricorso è manifestamente fondato.
3.1. Infatti, essendo stato il processo instaurato nel 1992, è applicabile
l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre
1990 n. 353, entrata in vigore il 30 aprile 1995 (il cui secondo comma
disponeva che: “Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi
documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la
deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del
giudizio d’appello le disposizioni dell’articolo 92, salvo che si tratti del
deferimento del giuramento decisorio”).
3.2. Al riguardo, questa S.C. ha affermato che l’art. 345, secondo
comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello riformulato, con
decorrenza dal 30 aprile 1995, dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n.
353, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, e non introduce
regole specifiche sul tempo dell’esercizio della relativa facoltà, di modo che
la consente, secondo i canoni generali, fino a che la causa si trovi in
istruttoria, (Cass. n. 12856/2005). Del resto, l’art. 345 cod. proc. civ. (nel
testo anteriore alla modifica introdotta nel 1990), pur riconoscendo alle parti
la facoltà di produrre nuovi documenti in appello e non contenendo alcuna
disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, doveva
interpretarsi nel senso che la produzione medesima si sarebbe dovuta
ritenere consentita, in base alla (precedente) regola generale dell’art. 184
cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio (Cass. n.
9491/2007; 4048/2003).
3.3. Inoltre, a norma dell’art. 345 cod. proc. civ. (sempre nella
formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni
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intimata nulla avrebbe eccepito né in comparsa di costituzione né in seguito,

nuove in appello doveva ritenersi consentita all’appellante anche nel caso in
cui venisse, per l’effetto, ampliato il Mem] decidendum, purché le eccezioni
formulate nell’atto d’appello fossero dirette all’esclusivo fine di ottenere la
reiezione della domanda avversaria, ed atteso che il silenzio o l’inerzia
mantenuti in primo grado dalla parte interessata non possono costituire
comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla facoltà di
avvalersi delle eccezioni, la cui proponibilità resta dunque sempre consentita

3.4. Senza considerare che il documento irritualmente prodotto in primo
grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle
forme previste dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il
documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia
depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo
grado, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione
non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il
documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle
l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di
produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass. n. 14338/2009).

3.5. Peraltro, nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata, in
riferimento ai documenti oggetto di stralcio, afferma che -l’assicurazione,
controparte legittimata a far valere le irregolarità, dopo averne preso
conoscenza, ha accettato esplicitamente il loro deposito, come si evince
dall’esame della comparsa di costituzione”, così mancando la violazione del
principio del contraddittorio, ritenuta, invece, sussistente dai giudici di
secondo grado.
3.6. Restano assorbiti gli altri profili di censura di cui alla restante parte
del primo ed al secondo motivo del ricorso, stante l’accoglimento degli
aspetti di censura innanzi descritti.
4 — Si propone, pertanto, la trattazione in Camera di Consiglio e
l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e
rinvio, anche per le spese, alla medesima Corte territoriale, in diversa
composizione.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
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in appello (Cass. n. 16486/2002).

Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato,
con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

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