Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1402 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20279-2014 proposto da:

M.K.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 31314/13 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 20279 del 2014 si rileva quanto segue:

“Con ordinanza del 12.03.2014, nell’ambito del procedimento n. 31314/13, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso di M.A.K.B.M., con il quale lo stesso si opponeva al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Torino in data 25.11.2013, eccependo l’illegittimità del decreto in quanto viziato da carenza di motivazione, erronea applicazione di legge, nonchè da eccesso di potere.

A sostegno del rigetto, il Giudice di Pace ha affermato, per quel che ancora interessa:

– Il decreto di espulsione è stato emesso perchè il ricorrente è stato inottemperante a precedente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, mentre, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non costituiscono elemento determinante della decisione del Prefetto la presenza dei precedenti penali in capo al ricorrente.

– Il ricorrente ha dichiarato di essere entrato nel territorio Nazionale nell’anno 1995 attraverso la frontiera di (OMISSIS) a bordo di aereo e, pertanto, anche a prescindere dai numerosi precedenti penali, egli non sarebbe comunque rientrato nelle misure di protezione temporanea di cui al D.P.R. 5 aprile 2011.

– Il ricorrente nulla ha dedotto e tanto meno provato in ordine agli elementi essenziali che giustificherebbero il riconoscimento dello richiesto status di rifugiato; al contrario, anche dalle sue dichiarazioni, non emerge alcuna persecuzione subita nel suo Paese di origine fino al momento dell’espatrio. Inoltre tali profili dovevano essere fatti valere con l’instaurazione di un procedimento di protezione internazionale.

M.A.K.B.M. ricorre per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:

– Violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 6, art. 19 per avere il giudice di pace, così come l’autorità amministrativa, fondato il provvedimento di espulsione sulla mancanza di un titolo di soggiorno senza considerare la mancanza di pericolosità sociale e l’inespellibilità per l’applicazione del principio di non refoulement.

Il Prefetto di Torino ha resistito con controricorso.

La censura è manifestamente fondata nella parte in cui deduce che il provvedimento di espulsione è stato emesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter ovvero esclusivamente sulla base dell’inottemperanza ad un precedente ordine di allontanamento del Questore nel termine di sette giorni. Il giudice di pace ha espressamente indicato solo in tale causa espulsiva la ragione giustificativa del decreto, escludendo altresì la sussistenza del divieto d’inespellibilità per ragioni umanitarie.

Al riguardo l’orientamento di questa Corte è fermo:

Le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14 come integrato dal recepimento della Direttiva 115/2008/CE in forza del D.L. 26 giugno 2011, n. 89, convertito dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, non possono essere la conseguenza automatica dell’inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell’art. 14, comma 5 bis e ter, trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella citata Direttiva 115/2008/CE (sentenza della Corte di Giustizia C-61/11) e dovendosi tener conto che la decisione di rimpatrio si compone non solo dal riscontro dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, ma anche dall’accertamento delle condizioni soggettive per poter procedere al rimpatrio mediante concessione di un termine per la partenza volontaria (Cass. n. 437 del 2014, leading case 18481 del 2011).

Il provvedimento espulsivo deve, pertanto, essere annullato. Le ragioni della decisione inducono alla compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di merito e del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di espulsione a carico di M.A.K.b.M. n. 859 del 2013 del 25 novembre 2013. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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