Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14019 del 25/06/2011

Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 25/06/2011), n.14019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19493-2008 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MACCARRONE IGNAZIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., PE.SA., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati CASSANITI CONCETTO, DAVID CASSANITI, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 383/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell2/02/08, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 13 marzo 2008 la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza della sezione staccata di Giarre, con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pe.Sa. e F.F..

La Corte territoriale ha ritenuto insussistente alcun rapporto contrattuale tra i coniugi Pe. e il P., esecutore di opere di falegnameria su incarico dell’architetto G.V..

Il P. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 9 giugno 2008 e articolato su due motivi.

I coniugi Pe. hanno resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Chiamata all’adunanza camerale del 13 aprile 2010, a seguito di riconvocazione del 7 luglio 2010, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per il rinnovo dell’avviso di udienza al difensore del rincorrente avv. Maccarrone, essendo stato l’avviso inoltrato presso l’avv. Cefaloni, erroneamente ritenuto domiciliatario. Per l’odierna adunanza l’avviso è stato comunicato presso la cancelleria, poichè il domiciliatario avv. Guadagno ha sede fuori dal circondario di Roma.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile, perchè nessuno dei motivi soddisfa i requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.. E’ stata infatti omessa la formulazione dei quesiti di diritto e l’indicazione specifica del fatto controverso richiesta in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ciò vale per il primo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e non si conclude con un quesito ma con una sollecitazione all’accoglimento della censura. Per contro l’art. 366 bis c.p.c. è finalizzato a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere in base alla sola lettura del quesito, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass 2658/08) da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7 4 33/09).

Il secondo motivo, che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, è viziato dalla mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Infine il terzo motivo (violazione art. 333 c.p.c.) si risolve in una vaga denuncia di mancato esame dei motivi di impugnazione, carente, oltre al resto, per la mancata individuazione e specificazione del tenore di tali censure asseritamente presenti nell’atto di appello e non esaminate. Un ricorso siffatto, quand’anche ove fosse esposto in relazione a vizio in procedendo (nella specie è invece invocato l’art. 360 c.p.c., n. 3), è da dichiarare inammissibile per la formulazione non rispettosa dell’esigenza di specificità del ricorso (cfr. Cass. 4741/05, 6361/07).

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione ai controricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in Euro 800 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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