Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14019 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14019

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26424-2013 proposto da:

C.F., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI CORRADINI;

– ricorrente –

contro

S ISIDORO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.BERTOLONI 30

ST HEUSSEN, presso lo studio dell’avvocato LUCA MIRABELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO ZOLI;

COMUNE TRANQUINIA elettivamente domiciliato in TARQUINIA, LARGO DEL

CIRENEO 16, presso lo studio dell’avvocato ARRIGO BERGONZINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4148/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 18.7.2013 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da C.L. contro la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva a sua volta rigettato la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione di un fondo nel territorio del Comune di Tarquinia sul quale era stato realizzato un locale destinato a bar (domanda proposta nei confronti della srl S. Isidoro con intervento volontario dell’ente territoriale).

Per giungere a tale soluzione la Corte di merito ha premesso che il possesso delle cose fuori commercio è senza effetto; ha quindi richiamato gli effetti e le finalità della trascrizione, rilevando che, come già ritenuto dal Tribunale, dagli atti prodotti dal Comune di Tarquinia (previsioni di PRG, piano particolareggiato, delibera giunta regionale 1875/2001, costituenti normativa urbanistica locale di presunta generale conoscenza, nonchè Delib. di CC n. 114 del 1987) risultava la titolarità del bene in capo al Comune e la destinazione all’uso pubblico. Ha inoltre ravvisato l’esistenza di atti idonei ad interrompere il corso delle usucapione.

2 Contro tale decisione ricorre per cassazione C.F., in qualità di erede del padre (deceduto in corso di causa).

Resistono con separati controricorsi sia la società S. Isidoro che il Comune di Tarquinia.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La società S. Isidoro ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Premesso che la qualità di erede della C. non è messa in discussione nè dal Comune di Tarquinia nè dalla società S. Isidoro, con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c. – Formale contestazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2. Violazione dell’art. 111 Cost. sulle norme che regolano il giusto processo: sostiene la ricorrente che l’art. 281 sexies si applica solo davanti al Tribunale in composizione monocratica; rileva di non avere mai dato alcuna adesione (non essendo stata presente all’udienza) e ritiene che questa sia la prima difesa utile per sollevare la questione, lamentandosi di non essere stata posta in grado di approntare una adeguata comparsa conclusionale per poter replicare alle avverse memorie, con palese compromissione dei diritti difensivi e violazione delle norme sul giusto processo.

Il motivo è infondato.

La L. n. 183 del 2011 ha aggiunto all’art. 352 c.p.c. un comma (l’ultimo) che consente al giudice d’appello, quando non provvede ai sensi dei commi precedenti, di decidere la causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.. E poichè tale modifica è divenuta applicabile “decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge” (e dunque il 31.1.2012, essendo la L. n. 183 del 2011 entrata in vigore il 1.1.2012), la sentenza impugnata emessa dopo un anno e mezzo ha fatto corretta applicazione della norma e dunque non è censurabile.

Solo per completezza, è il caso di aggiungere che rientra tra le facoltà del giudice di appello decidere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., come si desume chiaramente dal testo dell’art. 352 c.p.c., u.c. fermo restando che la parte potrà svolgere le sue difese nella discussione. La violazione del diritto di difesa, dunque, non è ravvisabile.

Inoltre, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 Rv. 616771; Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010 Rv. 611709).

Nel caso in esame non si riesce a comprendere quali sarebbero state in concreto le ulteriori argomentazioni difensive (diverse da quelle sollevate con l’atto di appello e qui riproposte) che i ricorrenti avrebbero svolto in caso di concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, posto che il ricorso su questo tema appare assolutamente silente.

2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 1145 c.c. in riferimento alla L. n. 2248 del 1865, art. 22 in riferimento agli artt. 2643 e 2644 c.c.: a suo dire le risultanze dei registri immobiliari erano gli unici elementi da prendere in esame per individuare il destinatario della domanda di usucapione, non potendosi certo pretendere l’esame delle deliberazioni dei consigli comunali e dei piani particolareggiati.

2.2 Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. criticando la Corte d’Appello per avere ravvisato nella domanda di sanatoria trasmessa al Comune di Tarquinia un atto idoneo ad interrompe il termine utile per l’usucapione; rileva non solo che l’atto era diretto nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario della domanda di usucapione, ma anche che la parte al momento della firma non si rese conto del contenuto delle dichiarazioni inserite nell’atto, sia per il non elevato livello culturale sia perchè si era fidato del proprio tecnico.

2.3 Con il quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’insufficiente motivazione con riferimento all’ubicazione del fondo e alle censure poste con l’atto di appello.

2 Queste censure – che ben si prestano ad esame unitario – sono infondate.

La Corte d’Appello ha accertato la titolarità del bene in capo al Comune e ha riportato le fonti del proprio convincimento (Previsioni di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente nel 1975 e di Piano particolareggiato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1875/2001 nonchè Delib. di Cc 18 maggio 1987, n. 114 (v. pag. 2 sentenza impugnata).

A prescindere dalla conoscenza personale del ricorrente delle vicende del bene in questione, la non usucapibilità (che è un dato oggettivo) risulta accertata e dunque la censura non coglie nel segno.

A ciò aggiungasi il fatto, pure evidenziato dalla Corte d’Appello, che era stata proposta una domanda di sanatoria edilizia in cui il bene era indicato come “di proprietà dello Stato o di Enti pubblici territoriali”: tale fatto è stato interpretato dal giudice di merito come riconoscimento del diritto altrui, idoneo a interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva ed in proposito è appena il caso di rilevare che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene “uti dominus”, interrompe il termine utile per l’usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l’efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 20565 del 12/10/2016 Rv. 641512; Sez. 2, Sentenza n. 13870 del 15/06/2009 Rv. 608531 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 10/09/2004 Rv. 576943).

Con apprezzamento in fatto qui non sindacabile i giudici di merito hanno ravvisato nelle dichiarazioni del C. una volontà inequivoca di riconoscere di diritto altrui, incompatibile con la volontà di usucapire.

5. E’ infondato anche il quinto ed ultimo motivo contenente una doglianza sulla condanna alle spese, veicolata sotto il profilo della violazione di legge (falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), che però non sussiste.

Premesso che trattasi di giudizio sorto nel 2003, e quindi durante la vigenza dell’art. 92 nella sua vecchia formulazione, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza applicabile ratione temporis, in tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost. (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 Rv. 572524; Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 26/02/2007 Rv. 595574).

Ebbene, poichè certamente non è stata condannata una parte vittoriosa, la decisione non è qui censurabile.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente (ed in favore di ciascuno dei controricorrenti). Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA