Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14018 del 25/06/2011

Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 25/06/2011), n.14018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29795-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 296/2005 del GIUDICE DI PACE di CASSANO D’ADDA

del 6/10/05, depositata il 21/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Cassano d’Adda con sentenza del 21 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da G.G. avverso il Prefetto di Milano per l’annullamento del verbale di contestazione n. 7000000794305, relativo a infrazione al codice della strada.

Il Ministero dell’Interno il 21 ottobre 2006 ha proposto ricorso per cassazione;

Il procuratore generale ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ritenendo il ricorso manifestamente fondato.

All’adunanza camerale del 15 ottobre 2009 è stato disposto il rinnovo della notifica alla parte, difesasi personalmente, presso la sua residenza, non essendo rilevante in sede di impugnazione il domicilio eletto in primo grado.

Notificato il ricorso, l’opponente è rimasto intimato.

Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative.

E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass 17677/06;

4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Con il primo l’amministrazione lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in razione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di pace ammesso e valorizzato un motivo di opposizione introdotto soltanto in sede di udienza dall’opponente, ma non contenuto in ricorso.

Dalla stessa sentenza emerge che in atto di opposizione il G. aveva chiesto l’annullamento del verbale, adducendo l’assenza di cartelli segnalatori del divieto di sorpasso, oggetto della contestazione sanzionatoria.

Il giudice ha poi annullato il verbale perchè ha ritenuto verosimile una giustificazione addotta dall’opponente in udienza, nel corso della quale quegli aveva sostenuto che si era spostato sulla corsia di sinistra non per sorpassare, ma per favorire l’immissione di “altro mezzo articolato”, non avendo egli alcuna fretta.

In tal modo il giudicante ha commesso una prima illegittimità sotto il profilo processuale, prendendo in esame una circostanza, insussistenza del sorpasso contestato, che non era stata addotta in sede di ricorso. (Cass. 20245/06; 6519/05; 13667/03).

Nello stesso tempo la sentenza è incorsa nel secondo vizio denunciato dal ricorso per cassazione, costituito da violazione dell’art. 21 C.d.S. e degli artt. 2697 e 2700 c.c..

Ha infatti negato veridicità al verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale, che, secondo quanto testualmente riportato in ricorso, aveva rilevato l’esecuzione di manovra di sorpasso di altri veicoli e mezzi pesanti, nonostante la presenza di “divieto reso noto da più cartelli”.

Vale in proposito ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che e1 diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (SU 17355/09).

Pertanto, poichè non è stata proposta querela di falso, la attestazione dei pubblici ufficiali non poteva essere disconosciuta dal giudicante nè sulla base di mera congettura (come avvenuto nella specie), nè sulla base di prove assunte nel medesimo giudizio, prove che non risultano neppure dedotte. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre quello, relativo all’assenza di cartelli di divieto, che risulta resistito dalle attestazioni del verbale, non impugnate ex artt. 221 e ss c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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