Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14018 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MG ADVERTISING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avvocato PRASTARO Ermanno, presso lo studio del quale

in Roma, via A. Chinotto n. 1, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6702/06,

depositata in data 8 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giampaolo Leccisi, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 8 febbraio 2006, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta dalla MG Advertising s.r.l.

avverso quattro determinazioni dirigenziali ingiuntive emesse dal Comune di Roma il 9 agosto 2005, relative a violazioni del regolamento delle affissioni per installazione di impianti pubblicitari senza autorizzazione.

Il Giudice di pace, “esaminati i motivi del ricorso in opposizione;

ritenuto che non sono meritevoli di accoglimento sia sotto il profilo temporale che per quanto riguarda la motivazione delle determinazioni dirigenziali che sono esaustive”, rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso MG Advertising s.r.l. sulla base di cinque motivi; il Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce difetto e contraddittorietà di motivazione; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 e degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ..

La ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in quanto il Giudice di pace non si è pronunciato sui motivi di opposizione.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost., lamentandosi della assolutamente omessa motivazione in ordine alla eccepita illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, espressamente recepito, per i procedimenti di competenza del Comune di Roma, dallo statuto dello stesso Comune.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la sentenza impugnata considerato che i provvedimenti impugnati erano del tutto carenti di motivazione, con riferimento alle deduzioni svolte in via amministrativa avverso i verbali di accertamento.

Con il quarto motivo, la MG Advertising s.r.l. denuncia difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la sentenza impugnata pronunciato sulla eccepita nullità dei provvedimenti sanzionatori, conseguente alla mancata audizione del legale rappresentante, della quale era stata fatta richiesta.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, difetto e contraddittorietà di motivazione, per non avere la sentenza impugnata rigettato l’opposizione pur se il Comune non aveva provato il fondamento della propria pretesa sanzionatoria.

Il ricorso, i motivi del quale possono essere esaminati congiuntamente, atteso eh si sostanziano tutti nella denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente fondato.

La riportata motivazione della sentenza impugnata risulta, invero, inesistente o meramente apparente, giacchè sulla base di essa non è possibile desumere nè quali fossero i motivi di opposizione proposti dalla opponente, nè quali siano le ragioni per le quali il Giudice di pace ha ritenuto quei motivi infondati. Si tratta di affermazioni di puro stile, applicabili ad ogni controversia e quindi inidonee a dare conto delle specifiche ragioni per le quali il ricorso in opposizione è stato rigettato.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame del ricorso in opposizione a diverso Giudice di pace di Roma, il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diverso Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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