Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14018 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18124/2012 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), A.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANELLI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO IULIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CAVAMARKET S.P.A., IN LIQUIDAZIONE

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ENROLOGISTICA E SERVIZI S.R.L., CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA

GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/01/201 R.G.N. 1580/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELTA TORRE;

udito l’Avvocato IULIANO ALFONSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 90/2012, depositata il 30 gennaio 2012, la Corte di appello di Salerno respingeva i gravami di C.G. e di A.E. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato costituiti rapporti di lavoro, in capo ai ricorrenti, nel confronti della sola Eurologistica e Servizi s.r.l.

e non anche nel confronti delle società Gestioni Immobiliari s.r.l. e Cavamarket s.p.a., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni.

La Corte osservava, per quanto di interesse, e in primo luogo, che appariva problematico ipotizzare la contemporanea sussistenza di più titolari dello stesso rapporto di lavoro e configurare un danno ulteriore, una volta posto pienamente l’obbligo retributivo a carico della dichiarata parte datoriale. Osservava inoltre e in ogni caso che, sulla scorta delle risultanze processuali, non poteva ritenersi adeguatamente dimostrata l’assunzione di un obbligo incondizionato all’assunzione da parte delle predette società, oltre che da parte della Eurologistica e Servizi s.r.l., cosi come già ritenuto dal Tribunale di Salerno: in particolare, osservava la Corte, alla luce del verbale di incontro tenutosi presso il Ministero delle Attività produttive in data 17/12/2004, che l’impegno alle assunzioni era inserito in un programma che prevedeva la realizzazione di un centro di lavorazione e commercializzazione alimentare e, quindi, concretamente condizionato sia all’attuazione del programma ed all’entrata a regime del centro, sia, prima ancora, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la cui mancanza era da imputarsi alla P.A. e non alle società richiedenti.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori con due motivi; la Curatela del Fallimento Cavamarket in liquidazione ha resistito con controricorso.

Il Fallimento Gestioni Immobiliari s.r.l. e la società Eurologistica e Servizi s.r.l. sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo I ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2702 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, censurano la sentenza di appello per avere compiuto un’erronea valutazione delle prove documentali e per non avere considerato che la documentazione prodotta era sottratta alla libera valutazione del giudice.

Il motivo è inammissibile.

Come più volte precisato da questa Corte, “è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata” (Cass. 16 luglio 2002 n. 10276;

conformi n. 1063/2005, n. 10875/2005, n. 5488/2006, n. 8106/2006).

Nella specie, i ricorrenti si sono invece limitati ad una mera enunciazione delle norme violate, o falsamente applicate, nella rubrica del motivo e, anche nei punti in cui vi hanno fatto successivamente cenno (come all’art. 116 c.p.c.: cfr. pp. 22, 27 e 30), il richiamo alla norma risulta privo di qualsiasi argomentazione a supporto della ritenuta violazione o falsa applicazione.

Se, poi, i ricorrenti abbiano inteso far rifluire la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., entro il vizio di motivazione, come potrebbe emergere dal passaggio di cui al penultimo capoverso dl pag. 30 (“assolutamente illegittima appare la valutazione di tali documenti, nel momento in cui determinano un vizio logico della motivazione della sentenza avverso la quale si ricorre”); allora è da rilevare come la censura in esame si presenti egualmente inammissibile, posto che “in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione dl cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (Cass 20 giugno 2006 n. 14267).

Quanto infine alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 4, ne è palese la genericità e la inammissibilità, per contrasto con i canoni di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata cui deve rispondere il motivo di ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), non avendo i ricorrenti, dopo la sommaria menzione della norma in rubrica, spiegato la natura del vizio “di attività” che avrebbe dato luogo alla nullità della sentenza o del procedimento.

Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la parte della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, con l’atto di appello, i lavoratori non avessero impugnato la sentenza di primo grado relativamente alla dichiarazione di costituzione del rapporto di lavoro di entrambi alle dipendenze della S.r.l.

Eurologistica e Servizi.

Anche questo secondo motivo risulta inammissibile, non avendo i ricorrenti, pur a ciò tenuti in virtù del principio di “autosufficienza”, riportato nel ricorso le parti dell’atto di appello che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della parte controricorrente.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna I ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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