Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14018 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26870-2013 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., L.S., L.I., L.M.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 2, presso lo

studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO QUECCHIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 510/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dep. il 18.4.2013 la Corte d’Appello di Brescia, respingendo l’impugnazione proposta da S.L. ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda di rivendicazione di zona di terreno e in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto L.A., aveva dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione, in favore di quest’ultimo della zona in contestazione.

Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale – per quanto ancora interessa in questa sede – ritenuti ammissibili in appello ex art. 345 c.p.c. i rilievi aerofotogrammetrici del 30.10.1968, 30.10.1975 e 28.7.1987 prodotti dal S., ha rilevato che tale materiale non era idoneo a smentire le risultanze della prova testimoniale sulla data di installazione della recinzione da parte del L. (tra il 1975 e il 1976); ha ritenuto ininfluente l’accertamento della presenza dei “tombotti” ed ha analizzato le varie deposizioni testimoniali ritenendo preferibili quelle rese dai testi addotti dal convenuto.

Contro tale decisione il S. ricorre con due motivi a cui resistono gli eredi L. ( S., G., I. e M.L.) con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia l’individuazione della data esatta in cui venne eseguita “la tombatura” (ossia l’incanalamento in condotta interrata del Torrente Prada) perchè un’esatta ricostruzione della vicenda relativa alle modifiche del suolo nel corso degli anni avrebbe dimostrato la fondatezza della tesi da lui sostenuta sull’inattendibilità dei testi addotti dal convenuto e, quindi, sulla mancanza di prova del decorso del termine ventennale ai fini dell’usucapione. Procede quindi ad una articolata ricostruzione della vicenda analizzando le singole risultanze istruttorie.

1.2 Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 6: la Corte d’Appello – si sostiene – avrebbe dovuto spiegare perchè i rilievi sulla conformazione dei luoghi non erano meritevoli di accoglimento (anche avuto riguardo alle implicazioni sulla attendibilità dei testi), perchè le circostanze affermate dall’appellante non potevano dirsi fornite di riscontro probatorio oppure perchè doveva ritenersi più convincente la tesi sostenuta dal convenuto.

2 Entrambi i motivi, che ben si prestano a trattazione unitaria, sono privi di fondamento.

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).

Con la citata pronuncia le sezioni unite hanno poi chiarito che nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), scompare ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. La ratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), è “mirata a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris”. In questa prospettiva – proseguono le sezioni unite – volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità (v. Sez. U, Sentenza n. 8053/2014 cit.)

Nel caso in esame, appare chiaro che si è fuori dall’ipotesi estrema a cui si riferisce il nuovo art. 360, n. 5: il fatto che il ricorrente assume come decisivo (la questione dei tombotti realizzati in occasione della creazione della fognatura) è stato esaminato dalla Corte d’Appello, ma, con un apprezzamento in fatto qui non sindacabile, è stato ritenuto ininfluente perchè “il vero contrasto verte sulla presenza o meno della recinzione” (v. pag. 13 sentenza). Rimettere in discussione la conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito significa snaturare il giudizio e di legittimità e – soprattutto – sottovalutare il chiaro segnale lanciato dalle sezioni unite con la pronuncia del 2014.

Lo stesso vale per le considerazioni sulla valutazione dei rilievi aerofotogrammetrici e delle prove testimoniali e sulla scelta di quelle ritenute preferibili dalla Corte d’Appello (a pagg. 13 e ss. si leggono le argomentazioni a sostegno della decisione, del tutto coerenti sotto il profilo logico argomentativo, che piacciano o no).

La lunga critica contenuta nel ricorso, lungi dall’evidenziare vizi deducibili in cassazione, sollecita unicamente il giudice di legittimità a compiere una rivisitazione del materiale istruttorio in senso favorevole alla tesi difensiva dell’attore-ricorrente, a mò di terzo grado di giudizio (e leggendo le pagg. 34 e 35 del ricorso si ha addirittura l’impressione di una meccanica riproduzione di motivi di appello laddove si afferma che “la sentenza di primo grado deve essere annullata e/o riformata, non avendo il giudice di prime cure…..” e si conclude invocando l’emanazione di pronunce di merito, affermandosi che “l’odierno appellante si è rivolto a Codesto Onorevole Giudice perchè accerti anche l’insussistenza di qualsiasi diritto reale di godimento, eventualmente affermato dall’appellato, consentendo all’attore di ottenere il pieno godimento del terreno e la restituzione del medesimo libero e sgombro da persone e cose”).

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente. Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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