Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14017 del 25/06/2011

Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 25/06/2011), n.14017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9302-2006 proposto da:

M.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

280, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MARTIN GIOVANNI

ATTILIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI

BELLUNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/2005 del GIUDICE DI PACE di PIEVE DI CADORE

del 12/10/05, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

udito l’Avvocato Pirocchi Gabriele, (delega avvocato Pirocchi

Francesco), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza depositata il 27 ottobre 2005 il giudice di pace di Pieve di Cadore respingeva l’opposizione proposta da M. G.M. avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia n. 2/05, relativa a infrazione al codice della strada;

Rilevato che M.G.M. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo due censure;

Ritenuto che la notifica del ricorso è stata erroneamente effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma e non presso la sede del Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo, autorità che aveva emesso il provvedimento, legittimata in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per infrazione al codice della strada (Cass 1502/05);

rilevato che L’Ufficio Territoriale del Governo di Belluno è rimasto intimato, ditalchè non si è verificata sanatoria alcuna (Cass 3140/06);

Considerato che, con ordinanza resa nella camera di consiglio del 19 febbraio 2009, questa Sezione ha disposto, visto l’art. 291 c.p.c., rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Belluno – sede – entro sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza.

Rilevato che, il provvedimento è stato comunicato a parte ricorrente, nel domicilio eletto, il 15 giugno 2009;

vista l’attestazione della cancelleria, datata 15 febbraio 2010, che conferma la mancata esecuzione dell’ordine di rinotifica;

vista la richiesta del procuratore generale della Suprema Corte, datata 20 settembre 2010, il quale, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., preso atto di quanto sopraindicato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

ritenuto che la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo (Cass. n. 625/08; 7657/06; 15062/04);

ritenuto che non v’è luogo per la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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