Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14017 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato MARZOCCHI Giorgio, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Verbano n. 22, presso lo studio

dell’Avvocato Giunio Rizzelli;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati SURANO Maria Rita, Elena Savasta e Maria Teresa Maffey

dell’Avvocatura Comunale di Milano e dall’Avvocato Francesco

Pirocchi, presso lo studio del quale in Roma, Largo Temistocle Solera

n. 7/10, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 3044/06,

depositata in data 9 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Francesco Pirocchi, il quale

ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9 febbraio 2006, il Giudice di pace di Milano rigettava l’opposizione proposta da L.M. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, accertate con due distinti verbali.

Il giudice di pace, nel contraddittorio con il Comune di Milano e dell’ESATRI di Milano, rilevava che “le sanzioni n. (OMISSIS) sono state notificate – vedi le ulteriori R.R. n. (OMISSIS) inviate dal pubblico ufficiale al sig. L. – La disciplina sulla riscossione delle imposte sui redditi è inapplicabile alle infrazioni del codice della strada:

l’iscrizione a ruolo è avvenuta nel termine di cinque anni L. n. 689 del 1981, ex art. 28”.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso L. M. sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Comune di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e vizio di motivazione.

Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto la causa matura per la decisione alla prima udienza sulla base della documentazione depositata dal Comune non in originale nè in copia autentica, ma solo in copia informale. Si trattava sia delle copie dei verbali relativi alle infrazioni contestate, sia degli avvisi di ricevimento degli avvisi di deposito dei verbali notificati a mezzo posta. Sostiene, infatti, il ricorrente che l’art. 23, comma 11, della citata Legge, impone all’amministrazione la produzione in originale degli atti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria;

il che non è avvenuto in un caso, come quello di specie, in cui la produzione degli originali, sia dei verbali che degli avvisi di ricevimento, tanto più sarebbe stata necessaria in quanto esso ricorrente, con l’opposizione, aveva eccepito di non avere mai ricevuto la notificazione dei verbali in questione. Con particolare riferimento agli avvisi di ricevimento valorizzati dal Giudice di pace, il ricorrente rileva poi che la mera annotazione apposta dall’agente notificatore senza l’indicazione dell’atto notificato, non varrebbe a costituire prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce violazione dell’art. 206 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 27 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. Sostiene il L. che anche alle cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sarebbe applicabile il termine decadenziale previsto dall’art. 17 del citato D.P.R. per le somme dovute a titolo di tributi. Infatti, osserva il ricorrente, posto che le norme sulla esazione delle imposte dirette sono richiamate dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, tra tali norme il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere inclusa anche quella che stabilisce la decadenza della iscrizione a ruolo.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Giudice di pace ha ritenuto provate, sulla base delle documentazione inviata dal Comune, sia l’esistenza dei verbali di accertamento della contravvenzione, sia la notificazione di entrambi i verbali. A fronte della produzione in copia della documentazione da parte dell’amministrazione opposta era onere dell’opponente disconoscerne la conformità agli originali, nei termini di cui all’art. 215 cod. proc. civ., comma 1; disconoscimento che il ricorrente neanche deduce di avere effettuato, essendosi egli limitato a rilevare che nel giudizio di opposizione aveva contestato di avere ricevuto i verbali di contravvenzione cui si riferiva la cartella esattoriale. Ma, all’evidenza, altro è la generica deduzione della mancata notificazione di un verbale, che giustifica la proposizione di un’opposizione recuperatoria, altro è il formale disconoscimento della conformità agli originali della copia del verbale che l’amministrazione assume essere stato notificato all’opponente, e degli avvisi di ricevimento comprovanti l’avvenuta notificazione, da effettuarsi ex art. 215 c.p.c., in relazione all’art. 2719 c.c..

Con riferimento poi alla specifica deduzione concernente la inidoneità degli avvisi di ricevimento a dimostrare la notifica del verbale, si deve ritenere che l’affermazione del Giudice di pace circa la riferibilità degli avvisi ai verbali notificati prodotti in copia, postuli un accertamento di fatto, rispetto al quale il ricorrente avrebbe dovuto dedurre l’errore percettivo e quindi un vizio revocatorio.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’art. 209 C.d.S. – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28” (Cass., n. 4375 del 2008; Cass., n. 5071 del 2000; Cass., n. 12999 del 1999).

A tale principio, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, il Giudice di pace si è puntualmente attenuto, sicchè la censura si rivela palesemente infondata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, perchè i motivi sui quali esso di fonda sono manifestamente infondati.

In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve conseguentemente essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Comune di Milano, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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