Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14017 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1608/2009 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta de1ega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO MILANI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DELLA SOGAF S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/01/2008 r.g.n. 245/2003;

udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza dei

0//04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’avvocato ABIGNENTE ANGELO;

udito l’avvocato MILANI ENRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’11.1.08 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contro la sentenza del 25.9.02 con cui il Tribunale della stessa sede, previo accertamento d’una ipotesi di interposizione vietata nel rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, aveva dichiarato la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato fra detta società e F.G. (che originariamente figurava come dipendente del soggetto interposto SOGAF S.r.l., appaltatore di servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello della rete ferroviaria) con qualifica di ausiliario a decorrere dal 22.6.95, con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Per la cassazione della sentenza ricorre Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. affidandosi ad un solo articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

F.G. resiste con controricorso.

La Curatela della SOGAF S.r.l. – la società era stata dichiarata fallita già nelle more del giudizio di secondo grado – non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo di doglianza la società ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e dell’art. 2094 c.c. e art. 115 c.p.c.; a tal fine la società ribadisce la genuinità del contratto d’appalto intercorso a suo tempo con la SOGAF S.r.l., l’autonomia economico-

imprenditoriale dell’appaltatore, il rischio assunto nell’esecuzione dell’appalto, l’apporto di mezzi strumentali da parte dell’appaltatore e l’insussistenza di una fornitura di capitali, macchine e attrezzature da parte dell’appaltante; l’autonomia organizzativa della SOGAF nei rapporti con i propri dipendenti secondo quanto documentato ed emerso nel corso del giudizio di primo grado con particolare riferimento alla circostanza che presso i passaggi a livello era presente un responsabile della ditta appaltatrice al quale i dipendenti della stessa società dovevano render conto e riferire di ogni vicenda relativa alla loro prestazione lavorativa (assenze, ferie, avvicendamenti, sostituzioni); la non omogeneità tra le mansioni che il ricorrente assume di aver espletato e l’inquadramento rivendicato di ausiliario di stazione per il quale il CCNL 90/92 prevede mansioni ben più ampie e complesse. La ricorrente, poi, rileva che lo sdoppiamento tra le funzioni datoriali di gestione ed amministrazione del rapporto (attribuite alla SOGAF) e quelle di direzione tecnica (assolte da FS) non è di per sè motivo di illegittimità del contratto e afferma che, in contesti di riorganizzazione industriale caratterizzati da sempre più numerosi processi di esternalizzazione, la liceità dell’appalto va desunta dalla presenza di un effettivo rischio di impresa a carico dell’appaltatore, di una reale organizzazione di quest’ultimo e della sua titolarità dei poteri direttivi e di coordinamento dei lavoratori. Infine la ricorrente deduce che la gestione dei rapporti di lavoro su un territorio così esteso è già di per sè il know how che la SOGAF assicurava nel rapporto di appalto e che, quanto alla direzione tecnica dell’appaltante, il controllo esercitato, integrando un lecito coordinamento tecnico, non poteva che rivolgersi – e di fatto si rivolgeva – alla verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’impresa appaltatrice per gestire un servizio di pubblica utilità, disciplinato da una normativa in gran parte pubblicistica.

In conclusione, il quesito di diritto che ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito della sentenza impugnata) chiude il ricorso domanda se, negli appalti caratterizzati da scarsa consistenza impiantistica o di attrezzi, l’indice di genuinità dell’appalto vada individuato nella reale organizzazione del fattore lavoro da parte dell’appaltatore – che si traduce nella predisposizione dei turni, nella garanzia di presidio e di compimento dell’attività di direzione e controllo del personale e nell’esercizio del potere disciplinare e se la L. n. 1369 del 1960, art. 1 (anch’esso applicabile ratione temporis alla controversia) prescriva o meno la perifericità o la complementarietà del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo del committente.

2- Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C., già in passato ripetutamente pronunciatasi in controversie del tutto analoghe alla presente perchè aventi ad oggetto la medesima vicenda dell’appalto tra Rete Ferroviaria Italiana e SOGAF (cfr. sentenze nn. 8454/2010, 24625/2009, 6337/2009, 6215/2009, 5724/2009, 5648/2009, 3209/2008, 21010/2007, 17897/2007, 18281/2007, 18244/2007, 18282/2007, 11103/2007 e 12363/2003).

Nei richiamati precedenti si esclude, in primo luogo, la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza, atteso che, comunque, la sentenza n. 12363/2003 si fonda proprio sul consolidato orientamento secondo cui non è lecito l’appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr., altresì, Cass. n. 18098/2002).

Sulle censure sollevate dalla ricorrente, i medesimi precedenti osservano che, in tema di appalto endoaziendale avente ad oggetto prestazioni lavorative con particolare riferimento ai servizi affidati dalle Ferrovie dello Stato (oggi da Rete Ferroviaria Italiana) ad imprese esterne, l’indirizzo che esprime la giurisprudenza di legittimità è nel senso che, in caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985, è da escludere che l’operatività del generale divieto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. l), nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell’organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale.

In ordine alla precisazione dei limiti in cui opera il divieto di intermediazione, l’esame della elaborazione giudiziale di legittimità formatasi sul tema consente di cogliere, specie nella produzione più vicina, un elemento comune rappresentato sostanzialmente dal rilievo che l’appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l’appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l’appaltante.

In altre parole, sussiste violazione del divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

E ancora: il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. n. 1369 del 1960, art. 1), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complesso ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore –

datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Neppure è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio oggetto d’un determinato appalto.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha dato rilievo preminente, ai fini della verifica della liceità o meno dell’appalto per cui è causa, alla concreta gestione del rapporto instaurato dal lavoratore formalmente con la SOGAF ed ha accertato, in base alle risultanze istruttorie, che la prestazione dell’odierno controricorrente era nella sostanziale disponibilità di Rete Ferroviaria Italiana, che la dirigeva e ne verificava il regolare espletamento.

In particolare, la Corte d’Appello, tra l’altro, ha rilevato che le prestazioni lavorative degli addetti ai passaggi a livello sono state dirette in via gerarchica esclusivamente dalla società committente, mentre la SOGAF non ha fornito alcun apporto di beni, organizzativo o di gestione reale delle prestazioni svolte dai lavoratori.

In breve, è risultato il totale difetto di ingerenza della SOGAF nelle prestazioni lavorative degli addetti a passaggi a livello, non controllando in alcun modo l’appaltatrice le manovre delle barre e tutto quanto aveva attinenza con l’espletamento del servizio, limitandosi a fornire le divise, la retribuzione e a controllare la pulizia del casotto annesso ai passaggi a livello. Nè erano previste modalità alternative di contatto tra gli addetti ai passaggi a livello e la dirigenza SOGAF. Dunque, tutto il rapporto di lavoro si svolgeva, dall’inizio di ciascun turno, in esclusivo e continuo contatto con il personale di stazione.

Quanto al potere disciplinare, il fatto che esso sia stato talvolta esercitato dalla SOGAF non è rilevante, quanto lo è il fatto certo che tale potere era esercitato solo sulla base della segnalazione, anche nominativa, proveniente dal committente.

E non poteva essere altrimenti, perchè la SOGAF non controllava in alcun modo nè la concreta e quotidiana presenza di ciascun turnista nè tanto meno lo svolgimento regolare delle prestazioni richieste ai lavoratori, che erano invece controllate solo da Rete Ferroviaria Italiana.

Il lavoro prevalente degli addetti ai passaggi a livello riguardava la circolazione dei treni ed era unicamente soggetto alla direzione della società committente. Le prestazioni di lavoro di ciascun turnista si svolgevano con una continua interazione con il personale della committente e coi capi servizio delle stazioni limitrofe, mentre era del tutto marginale l’attività di pulizia del casotto, svolta con il controllo del caposquadra SOGAF e con i mezzi (detersivi) forniti dalla SOGAF medesima.

Tale società – sempre secondo quanto accertato in sede di merito –

non aveva le minime strutture relative all’oggetto principale del servizio appaltato nè il know how necessario.

Si tratta di accertamenti e di valutazioni di merito, coerenti e logiche, non solo insindacabili in sede di legittimità, ma altresì conformi ai principi dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di interposizione vietata nel rapporto di lavoro.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla Curatela della SOGAF S.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Nulla per spese riguardo alla Curatela della SOGAF S.r.l..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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