Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14017 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18797-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3,

presso lo studio dell’avvocato NICO PANIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE BIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 119/2018, ha accolto l’appello dell’INPS ed in riforma della sentenza impugnata rigettava l’opposizione proposta da M.M. avverso il verbale di accertamento dell’INPS del 30 gennaio 2003.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che l’INPS avesse lamentato un’erronea interpretazione della normativa in tema di sgravi contributivi sulla base di dati di fatto incontestati (ore di lavoro effettivamente prestate dai lavoratori, giuste buste paga, inferiori a quelle ordinarie del CCNL di comparto); che nel verbale di accertamento era stato infatti addebitato il mancato rispetto a fini previdenziali delle retribuzioni stabilite dal CCNL di categoria (Pubblici Esercizi) che pure la ricorrente si era impegnata di rispettare al fine di godere delle agevolazioni contributive; che però nel caso di specie l’appellata non aveva invece provato che i nove lavoratori interessati avessero prestato attività lavorativa in modo parziale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. con due motivi ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- con il primo motivo il ricorso deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità, tempestivamente sollevata da M.M. nella memoria difensiva di secondo grado, delle nuove allegazioni dell’INPS contenute in atto di appello.

2.- con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione degli artt. 345, 437 e 112 per avere la Corte distrettuale posto a fondamento del decisum fatti e circostanze non ritualmente dedotti dall’INPS in quanto del tutto estranei al thema decidendum come delineato in primo grado, incorrendo così in un vizio di ultrapetizione.

3.- I due motivi di ricorso, da ritenere connessi, sono infondati ad avviso del collegio.

Anzitutto va rilevato che la Corte d’appello ha ritenuto ammissibili e specifiche le censure sollevate dall’INPS in appello, con ciò disattendendo le eccezioni di inammissibilità formulate dall’appellata. La questione della novità delle medesime censure deve ritenersi pure implicitamente disattesa dai giudici d’appello nel momento in cui le hanno giudicate ed accolte nel merito.

4.- La stessa questione della novità delle allegazioni risulta in ogni caso infondata, posto che, ad avviso del collegio, il tema della mancata formalizzazione dei contratti part time non può essere considerato un illegittimo mutamento delle allegazioni dell’INPS rispetto alla contestazione di cui al verbale di accertamento ed allo stesso giudizio di primo grado.

5.- Si tratta piuttosto, nient’altro, che una mera difesa, già implicitamente contenuta nella contestazione, atta ad inficiare la scorretta conclusione del giudice di merito che aveva invece accolto la domanda sulla base di una ctu la quale si era limitata ad accertare (secondo quanto risulta dalla stessa sentenza) che gli ispettori avessero rilevato differenze retributive sulla base del monte ordinario di ore settimanali previsto dal CCNL sen. za parametrarle sulle ore e èttive di lavoro svolte.

6.- Ma allora correttamente il giudice d’appello, sulla scorta della puntuale difesa dell’INPS, ha rilevato che in tal caso occorresse la prova del contratto di lavoro part time; e che in difetto restasse ferma la contestazione originaria di cui al verbale impugnato, che era stata formulata sulla base del fatto incontestato che i lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato avessero ricevuto (appunto in mancanza di contratto part time) somme inferiori a quelle ordinarie del CCNL di comparto, che invece occorreva rispettare per avere diritto agli sgravi.

7.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza si sottrae alle censure di cui al ricorso che deve essere quindi rigettato; ed il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3700 di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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