Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14017 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10740/2014 R.G. proposto da:

G.D. (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS), ed

elettivamente domiciliato in Roma, al Corso del Rinascimento n. 11,

presso lo studio dell’Avv. Barbara Cataldi, e rappresentato e difeso

dall’Avv. Pantaleo Ernesto Bacile (C.F.: (OMISSIS)) del Foro di di

Lecce, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.R., nata a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e

residente in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via

Terenzio n. 21 (Scala C. int. 2), presso lo studio dell’Avv. Gaetano

Carletti e rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Marcuccio

(C.F.: (OMISSIS)) del Foro di Lecce, in forza di procura speciale

alle liti del 9.4.2014 autenticata nella firma dal Consolato di

Friburgo/Brisgovia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata in data

08/10/2013 e notificata il 17/01/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile

2017 dal Consigliere Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso in via d’urgenza G.D. chiedeva il sequestro giudiziario di un fondo edificatorio sito in (OMISSIS) – e censito in catasto al fg. 10 p.lla 465, solo fittiziamente, a suo dire, acquistato da C.M.R., con rogito per notar A. del 29.11.1982, ma in effetti a lui appartenente.

Il Tribunale adito, con provvedimento emesso in via d’urgenza, ordinava il sequestro giudiziario del compendio oggetto di rivendica, assegnando alle parti il termine per l’inizio del giudizio di merito.

Con citazione del 24.2.1999, il G. conveniva in giudizio la C. per ottenere la conferma del sequestro giudiziario, oltre che per sentir dichiarare la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, dell’atto per notar A. del 29.11.1982 – registrato il 10.12.1982 e trascritto in Lecce il 3.12.1982 – con cui la C., all’epoca sua convivente e madre dei suoi figli, solo fittiziamente, a suo dire, aveva acquistato il menzionato fondo edificabile.

Precisava, peraltro, l’attore come la C., contestualmente al rogito, avesse sottoscritto la controdichiarazione contenente la reale volontà delle parti.

Aggiungeva, infine, che sul detto fondo erano state edificate – a sua cura e spese – tre abitazioni, mediante cospicue rimesse effettuate negli anni dal 1989 e fino al 1997.

Avendolo, tuttavia, nel 1998, la C. diffidato dall’accedervi in futuro, assumendo di essere l’effettiva proprietaria delle abitazioni esistenti sul terreno, si era deciso ad agire in via cautelare.

Costituendosi in giudizio, la C. negava gli assunti di controparte, sostenendo come la vendita del 29.11.1982 fosse stata effettiva, aggiungendo di non aver mai sottoscritto alcuna controdichiarazione e, conseguentemente, contestando quella prodotta in fotocopia dall’attore, perchè non conforme all’originale. Una volta esibito e prodotto anche l’originale dell’atto in esame, lo disconosceva nella sua sottoscrizione, asserendo che fosse falso.

Con sentenza n. 816/11, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 2.2.2011, il Tribunale di Lecce, all’esito della disposta c.t.u. grafologica e delle prove orali raccolte, rigettava sia la domanda di simulazione proposta da G.D. (per essere stata accertata la falsità della sottoscrizione apposta alla controdichiarazione), per l’effetto revocando il provvedimento di sequestro giudiziario emesso ante causam, sia la domanda di risarcimento danni proposta dall’attore (in difetto di comportamenti antigiuridici da parte della C. idonei a fondare la pretesa, oltre che – comunque – di alcun valido supporto probatorio attestante gli invocati nocumenti).

In accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sofferto a seguito del sequestro, proposta dalla convenuta C., dichiarava a lei dovuti i frutti civili del complesso immobiliare oggetto di causa.

Dichiarava, invece, inammissibile la domanda, introdotta in via gradata dall’attore, solo in sede di memorie di precisazione ex art. 183 c.p.c., comma 5, volta ad ottenere il rimborso del costo dei materiali utilizzati per l’edificazione degli immobili insistenti sul fondo contestato, ai sensi dell’art. 936 c.c., perchè domanda nuova, in quanto non inquadrabile in una mera emendatio libelli.

Avverso tale sentenza, con citazione notificata in data 21.3.2011, proponeva appello G.D., invocando una riforma della pronuncia.

Resisteva l’appellata C.M.R., chiedendo il rigetto del gravame, stante la sua l’infondatezza.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8.10.2013, rigettava l’appello.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.D., sulla base di due motivi. C.M.R. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennizzo ex art. 936 c.c. formulata in via subordinata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione precedente, applicabile ratione temporis).

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, oltre al richiamo erroneo all’art. 360 c.p.c., n. 3 difetta qualsivoglia riferimento alla nullità della decisione.

In ogni caso, quanto al merito della doglianza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto di recente l’occasione di chiarire che la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Tuttavia, fermo restando che la domanda di riconoscimento del costo dei materiali utilizzati (ex art. 936 c.c.) non rientra nell’alveo dei medesimi fatti sui quali si basava l’originaria domanda di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, affinchè si resti nell’ambito di una emendatio consentita, e non si trasmodi in una mutatio libelli vietata, occorre che la domanda “modificata” sostituisca quella iniziale e non si aggiunga ad essa.

Viceversa, non è revocabile in dubbio (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata) che, nel caso di specie, il G. abbia, con le note ex art. 183 c.p.c., chiesto – in più al Tribunale – e nel caso di rigetto della domanda principale – di accertare il suo credito per le opere realizzate sui fondi, in relazione al valore dei materiali impiegati, in applicazione della disciplina di cui all’art. 936 c.p.c.”.

Si è, inoltre, in presenza di una modifica sia del petitum (domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, in luogo di accertamento della natura relativamente simulato del rogito notarile) che della causa petendi (accertamento di un diritto di credito, in luogo di un diritto reale su beni immobili) della originaria domanda.

E’ da escludere, poi, che la necessità di proporre la nuova domanda sia derivata dalla domanda riconvenzionale (nella specie non proposta) o dalle eccezioni formulate dalla C.. Invero, la convenuta, a fronte dell’avversa pretesa di accertamento della natura relativamente simulata, per interposizione fittizia di persona, dell’atto notarile di compravendita del 29.11.1982, si è limitata a sostenere (cfr. pag. 17 del ricorso) che, in realtà, quest’ultimo avrebbe integrato gli estremi di un contratto fiduciario e che il diritto del G. (fiduciante) a conseguire il ritrasferimento del bene si sarebbe prescritto per l’avvenuto decorso del termine decennale.

Orbene, fermo restando che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere (almeno nei suoi passaggi salienti) la comparsa di costituzione depositata in primo grado dalla C., l’eccezione in tal guisa sollevata era rivolta a paralizzare non già la pretesa attrice fatta valere con l’atto di citazione (simulazione relativa per interposizione fittizia di persona), ma un differente diritto derivante da una ipotetica alternativa ricostruzione dei fatti (interposizione reale cd. fiduciaria).

D’altra parte, l’art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, applicabile ratione temporis, disponeva, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l’attore potesse proporre le domande e le eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti potessero precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum (Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011; conf. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012).

Da ciò consegue che il G. avrebbe dovuto proporre la nuova domanda all’udienza di trattazione, e non già con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 (nella formulazione anteriore applicabile ratione temporis).

Da ultimo, inconferente è il richiamo operato ai diritti autodeterminati, al fine di giustificare il ritardo con il quale siffatta domanda era stata introdotta in giudizio, se solo si considera che nella categoria dei diritti “autodeterminati”, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, rientrano solo i diritti reali, e non anche quelli di credito, tra i quali va senz’altro inquadrata la pretesa volta ad ottenere il rimborso del costo dei materiali utilizzati per realizzare una costruzione su fondo altrui. Solo nel primo caso la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, con la conseguenza che l’allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (si pensi all’usucapione) rispetto a quello (si pensi ad un contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un’integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, nè come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.

Del resto, è vero che l’art. 936 c.c. si inquadra nell’ambito dei modi di acquisto della proprietà, ma ciò a favore del proprietario del fondo (nel caso di specie, la C.), e non già del terzo che ha realizzato la costruzione, nei cui confronti è configurabile solo, come detto, un diritto di credito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte territoriale considerato che la fotocopia, prima, e l’originale, poi, della controdichiarazione prodotta in data 31.1.2000 non erano, in realtà, mai stati disconosciuti formalmente dalla C., atteso che, mentre il primo difensore di quest’ultima si era solo riservato di contestare la scrittura, quello successivamente subentrato aveva sollevato una contestazione meramente generica.

2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, omette di trascrivere, almeno nei passaggi maggiormente significativi, la comparsa di costituzione della C. e la prima nota della medesima successiva alla produzione dell’originale del documento.

Ciò vieppiù è dirimente, se si considera che la questione è stata analiticamente esaminata dalla corte salentina a pagina 11 della sentenza impugnata.

Del resto, il ricorrente ha altresì omesso di denunciare la violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c. e art. 2719 c.c..

Inoltre, il G. incorre in una evidente confusione di piani nel momento in cui trae determinate conseguenze difformi dalla sola contestazione dell’autenticità della firma (che, secondo il suo assunto, la C. si sarebbe limitata ad effettuare) e dal disconoscimento anche del contenuto (cfr. pag. 24 del ricorso). Invero, la pronuncia richiamata (Cass. n. 5738/1992) enuncia il differente principio secondo cui, quando la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all’art. 2719 cod. civ. non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima sottoscritto, almeno apparentemente, la disconosca come falsa e, comunque, non conforme all’originale, nessuna delle parti può proporre l’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. – la quale concerne soltanto i documenti originali -, ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta. Ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l’originale (come nel caso di specie è avvenuto) – e, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se (come si è verificato nella fattispecie) l’avversario insisterà nel disconoscerla -, ovvero a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2724 c.c., n. 3, di avere senza sua colpa smarrito il documento.

Incorre nella medesima violazione (del principio di autosufficienza) la censura concernente l’asserita nullità della prima ctu per non aver il perito d’ufficio, a dire del ricorrente, convocato il suo consulente, non avendo, peraltro, lo stesso neppure dedotto di aver tempestivamente sollevato, nella prima difesa utile, la relativa eccezione di nullità relativa. Apodittica, infine, si rivela la generica doglianza relativa alla inattendibilità della seconda ctu – soprattutto a fronte delle risultanze delle prove testimoniali rese dai testi escussi”, che non vengono nè indicate nè (al pari della consulenza) trascritte.

2.2. Quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno, il rilievo, da un lato, è generico (nella parte in cui denuncia la sommaria e superficiale valutazione di “tutte le prove attestanti le spese sostenute… per la sua permanenza presso gli alberghi della zona”) e, dall’altro, non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata (nella parte in cui sostiene che la corte di merito non avrebbe sufficientemente valutato la deposizione resa dal testimone L.G., dalla quale si sarebbe evinto che l’intestazione alla C. del fondo acquistato era solo fittizia).

In particolare, avuto riguardo a quest’ultimo profilo, fermo restando che il rigetto della domanda risarcitoria si fonda sull’assenza di un antigiuridico comportamento da parte della C. (che ha legittimamente esercitato il proprio diritto dominicale sul bene), la corte locale ha fatto corretta applicazione (cfr. pag. 12 della sentenza) del principio consolidato secondo cui, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente presuppone l’esistenza di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore (Sez. 2, Sentenza n. 4071 del 19/02/2008; conf. Sez. 3, Sentenza n. 21822 del 25/10/2010).

Da ultimo, avuto riguardo alla censurata insufficienza della motivazione, va segnalato che il motivo sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nuovo testo n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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