Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14016 del 25/06/2011

Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 25/06/2011), n.14016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 744-2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, Scala A, int. 4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELINI ANTONIO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), CO.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell’avvocato PALENZONA GIORGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato FEDRIZZI FRANCO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 227/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

18.9.08, depositata il 09/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito per il ricorrente l’Avvocato Ioppoli Francesco (per delega avv.

Pafundi Gabriele) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il ricorrente, C.A., impugna la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 227 del 2008 che rigettava l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 1020 del 2006 del tribunale di Trento. Quest’ultima sentenza disponeva lo scioglimento della comunione ordinaria avente oggetto il cortile comune tra le proprietà delle parti con il mantenimento della comproprietà dell’area destinata a strada d’accesso, oltre a disporre conguagli in denaro.

2. – La sentenza della Corte territoriale respingeva l’eccezione di indivisibilità del cortile comune sotto tutti i profili prospettati dagli odierni intimati. Affermava che non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1119 c.c. in relazione alla situazione dei luoghi e alla estensione del cortile, che consentiva di escludere che la creazione di due autonome porzioni potesse rendere più incomodo l’utilizzo dei cortili rispetto all’utilizzo del cortile comune.

3. – Parte ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce la nullità del giudizio per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari indicati nei signori C.B. e Ca.Lu., titolari del diritto d’abitazione sulla proprietà intestata ad C. A.. Col secondo motivo deduce vizi di motivazione “in ordine alla decisione di ritenere migliore e più adeguata la soluzione divisionale proposta dal CTU e recepita dal tribunale con riguardo alla situazione luoghi”.

4. -Resistono gli intimati con controricorso.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – Il ricorso è manifestamente infondato.

6.1 – Quanto al primo motivo occorre rilevare che non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei titolari del diritto d’abitazione. Occorre osservare che il diritto di abitazione riguarda non l’intera proprietà, ma soltanto, come affermato dallo stesso ricorrente, anche nella memoria, la sua quota pari alla metà del cortile comune, restando l’altra metà “in piena proprietà ai signori Co.Gi. e P.G.”, odierni intimati resistenti. Inoltre, occorre osservare che la domanda di divisione era stata avanzata da tutte le parti in giudizio. Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel caso della scioglimento di una comunione ordinaria, non ereditaria, non sussiste l’ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi, quanto al nudo proprietario e al titolare del diritto di usufrutto, di un “concorso dei diritti reali su medesimo bene, non anche di una comunione in senso proprio, che è quella in cui vi è una contitolarità del medesimo diritto reale” (Cass. 27412 del 2005).

Il medesimo principio è applicabile anche nel caso di diritto d’abitazione.

6.2 Il secondo motivo è generico e comunque ripropone le stesse doglianze avanzate in appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia ed esauriente. Si tratta di una valutandone di merito in ordine alla divisibilità o meno del bene, che in quanto idoneamente motivata non può essere oggetto di valutazione in questa sede. Nè al riguardo appaiono utili le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria, che appunto ripropongono non già vizi di motivazione, ma una diversa opinione del ricorrente in ordine alla motivata valutazione del CTU e della Corte in ordine alle modalità di divisione del cortile comune.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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