Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14015 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giorgio Faccio

per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MATERA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per

legge;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Pisticci depositata in

data 16 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Uccella Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 16 marzo 2005, il Giudice di pace di Pisticci dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da T.R. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti per violazione di norma del codice della strada, accertata dalla Polizia Stradale di Matera, notificata in data 3 febbraio 2005.

Il Giudice di pace riteneva che il ricorso fosse tardivo, perchè trasmesso a mezzo posta e pervenuto presso la Cancelleria in data 11 marzo 2005, e cioè oltre il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso T. R. sulla base di un unico motivo; ha resistito, con controricorso, l’intimata amministrazione.

All’udienza del 25 novembre 2008, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio che, pur essendo stata formulata la relativa istanza ex art. 369 cod. proc. civ., non era tuttavia stato trasmesso.

Adempiuto l’incombente, la trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza camerale del 19 febbraio 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, T.R. deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1 e art. 23, comma 1, con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme processuali.

Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace, pur non muovendo rilievi in ordine alla possibilità della presentazione del ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale, abbia tuttavia ignorato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 98 del 2004, e cioè che, nel caso in cui il ricorso venga trasmesso a mezzo posta, l’opposizione deve considerarsi tempestiva purchè la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge, infatti, che, come rappresentato dal ricorrente, il plico contenente il ricorso in opposizione era stato consegnato all’ufficio postale per la notificazione all’ufficio del Giudice di pace il giorno 5 marzo 2005 e quindi tempestivamente rispetto alla notifica dell’ordinanza- ingiunzione, avvenuta il 3 febbraio 2005.

Il provvedimento impugnato va quindi cassato, con rinvio ad altro Giudice di pace di Pisticci, il quale procederà all’esame della proposta opposizione.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Pisticci.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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