Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14015 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28766-2013 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato ADELE CRISTINA

PAGANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

FRANCESCO VAGO;

– ricorrente –

FA.LI. (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANDREA LOSI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentale –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1544/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con citazione notificata il 27.6.1992 F.A. conveniva in giudizio C.M. e F. e Fa.Li. avanti al Tribunale di Piacenza per la determinazione dei confini e l’apposizione dei termini tra le rispettive proprietà, sentir dichiarare che C.M. non aveva titolo per occupare in via esclusiva il cortile e la strada comune e per sentir ordinare l’asporto dei tavoli, sedie ed oggetti vari che ingombravano l’area, ordinando allo stesso di non autorizzare altri ad occupare la strada.

I convenuti eccepivano la proprietà esclusiva e riconvenzionalmente domandavano l’usucapione.

Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza mentre, a seguito di regolamento, questa Corte di Cassazione ne dichiarava la competenza.

Con sentenza 11.11.2006 il Tribunale dichiarava i convenuti proprietari esclusivi di parte del fondo per usucapione e condannava l’attrice a due terzi di spese, sentenza sostanzialmente confermata ed integrata dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza 6.7.2012, con l’ordine di apposizione dei termini in corrispondenza della linea tracciata in rosso nella planimetria allegata alla ctu sino a m.8,85 di distanza dal muro dietro il lavello nonchè in corrispondenza della linea blu per m. 2,90 sino alla linea catastale, con la condanna ai 2/3 delle spese del grado a carico dell’appellante.

La Corte territoriale riteneva provato il possesso dal 1940, per cui l’usucapione si era maturata prima dell’acquisto di controparte, la ctu era stata recepita non acriticamente. tanto che la domanda era stata accolta per una estensione minore rispetto alla rappresentazione grafica del ctu ed ogni altra doglianza era priva di fondamento.

Ricorre F. con tre motivi, resistono gli intimati proponendo ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 950 e 1158 c.c. perchè l’eccezione di usucapione nelle cause di regolamento di confini non è ammissibile ove vi sia una incertezza di carattere oggettivo ma solo in caso di incertezza soggettiva.

L’uso promiscuo del cortile emerge sin dall’introduzione del giudizio.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione sull’accertamento dei confini. Col terzo motivo di denunziano vizi di motivazione sulla statuizione a tutela del diritto di utilizzo della strada.

Col ricorso incidentale si denunziano omessa motivazione od omessa pronunzia in ordine all’appello incidentale per il riconoscimento dell’usucapione sull’intera area richiesta.

Le censure, generiche e non risolutive, non meritano accoglimento.

Come dedotto, la Corte di appello ha ritenuto provato il possesso dal 1940, per cui l’usucapione si era maturata prima dell’acquisto di controparte, la ctu era stata recepita non acriticamente, tanto che la domanda era stata accolta per una estensione minore rispetto alla rappresentazione grafica del ctu ed ogni altra doglianza era priva di fondamento.

Ciò premesso il primo motivo del ricorso principale, pur denunziando una violazione di legge, richiede un riesame del merito e non impugna la ratio prevalente di un possesso per usucapione maturato già prima dell’acquisto di controparte, elemento già da solo idoneo al rigetto della domanda.

La sentenza ha statuito trattarsi di incertezza soggettiva.

Il secondo ed il terzo motivo ripropongono il quarto motivo di appello sul quale la sentenza ha dato sufficiente risposta a pagina dieci, statuendo che non vi era stata omessa pronunzia sulla domanda di regolamento di confini ma solo una omissione nel dispositivo, corretta in appello, mentre il riconosciuto diritto di proprietà sull’area individuata dal primo giudice comportava la legittimità dell’utilizzo di tale area da parte dei proprietari mentre non era stata provata l’autorizzazione a terzi. Ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione. Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Sul ricorso incidentale la sentenza ha dato sufficiente risposta a pagina undici all’appello incidentale qui riproposto nel riferimento alle prove acquisite, foto e soprattutto deposizioni richiamate e valgono le stesse considerazioni sui limiti del sindacato di legittimità in relazione al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sopra riportate.

Donde il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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