Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14015 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14015 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

Agg

sul ricorso RG n. 23917/2010 proposto
DA
MARLETTA SANTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via
1-vite 4/3
iv Se-pfic
AI!~ o n.
presso lo studio dell’Avv. Claudio Ronchetto,
che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Giuseppe Gitto del foro di Catania per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
TOCCO MAGICO S.p.A, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Gardoni Giuseppe, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso lo

Data pubblicazione: 04/06/2013

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studio dell’Avv. Ernesto Irace, che la rappresenta e difende
per procura in calce al conroricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 9304/08 della Corte di

scritta al n. 8316 R.G. del 200g.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 9.04.2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso, in via principale,
per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, confermando la decisione di
primo gr ido, ha ritenuto infondate le domande proposte da
SANTI AARLETTA nei confronti della società TOCCO
i
MAGICO S.p.A.
Il Marletta aveva chiesto:
-l’illegittimità della risoluzione del rapporto di agenzia disposta dalla società mandante mediante comunicazione del
25.11.1999;
-la condanna di tale società al pagamento dell’indennità di
preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela,
dell’indennità di mancato preavviso per la riduzione zona;

Appello di Roma del 23.12.2008/13.10.2009 nella causa i-

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-la condanna della medesima società al pagamento dei
compensi correlati all’anticipata risoluzione del rapporto di
collaborazione continuate coordinata e al risarcimento del
danno biologico.

servato- con riguardo all’eccezione del Marletta di fa

a le re,

la nullità della clausola di risoluzione espressa di cui al
punto 13.1 del contratto stipulato il 2 gennaio 1999 (le parti
avevano concordato detta risoluzione nel caso di mancato
raggiungimento di affari per £. 67 milioni), che detta clausola ha ricollegato la cessazione del rapporto ad un dato
oggettivo (minimo di fatturato per incentivare lo sviluppo
della zona affidata all’agente).
Nel caso di specie, ad avviso della Corte, non erano per di
più rimaste provate le doglianze dell’agente, in quanto dalla deposizione dei testi escussi e dalla documentazione in
atti (memoria di costituzione della società e documentazione allegata) non era emerso un inadempimento degli obblighi della stessa società capaci di incidere sul raggiungimento del fatturato in ragione della variazione della zona
assegnata all’agente e della cessazione del rapporto di alcuni agenti.
La stessa Corte ha ritenuto peraltro la prova testimoniale,
articolata nel ricorso di primo grado, non influente ai fini
della ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione ovvero

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha os-

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formulata in maniera generica.
La Corte infine ha osservato, quanto alle domande correlate al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e
al danno biologico, che le stesse apparivano poco com-

Il Marletta ricorre per cassazione affidandosi a un solo articolato motivo.
La società Tocco Magico resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevata l’intempestività del controricorso, per essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario
per la notifica in data 22 dicembre 2010, a fronte del ricorso notificato il 13 ottobre 2010, e ciò in violazione del termine per la notifica del controricorso di cui all’art. 370-1°
comma- CPC.
2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia su un motivo di gravame ed insufficiente motivazione
per erronea valutazione delle risultanze processuali
In particolare il ricorrente contesta la valutazione del giudice di appello riguardante la legittimità della clausola risolutiva contenuta nel punto 13.1 del contratto di agenzia,
nonché la mancata ammissione delle prove testimoniali,
che avrebbero potuto dimostrare che l’agente si era trovato, stando la notevole riduzione delle zone affidate, a dover
raggiungere il medesimo fatturato mensile relativo all’intera

prensibili e comunque generiche

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area commerciale della Sicilia Orientale, inizialmente assegnata.
Il motivo così articolato è inammissibile.
Invero il ricorrente non ha allegato al ricorso, in relazione a

CPC, il contratto collettivo sulla cui base chiede la nullità
dell’anzidetta clausola risolutiva espressa caratterizzante il
suo rapporto lavorativo.
Lo stesso ricorrente poi si è limitato a sottoporre all’esame
di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze
probatorie rispetto a quella del giudice di appello, sorretta
da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile
in sede di legittimità.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio
cassazione, stante la rilevata intempestività del controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 9 aprile 2013
Il Consigliere relatore estensore

Il Presidente

quanto prescritto dall’art. 366 n. 6 CPC e all’art. 369 n. 4

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