Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14014 del 25/06/2011
Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 25/06/2011), n.14014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12545-2009 proposto da:
S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA
BARTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PACINI
GIAMPAOLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GROSIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 62/2008 del TRIBUNALE di SONDRIO del 20.2.08,
depositata il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni.
Fatto
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il sig. S.C. propose opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Grosio per aver transitato con il suo autocaravan in zona soggetta a divieto stabilito con ordinanza comunale 12 luglio 2205, n. 336. Dedusse, in particolare, l’illegittimità e disapplicabilità di tale ordinanza.
Il Giudice di pace di Tirano respinse l’opposizione e il Tribunale di Sondrio respinse l’appello del S..
Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito il Comune intimato.
2. – Allo stato non risulta, dagli atti regolamentari, depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.
Il permanere di tale carenza comporterebbe l’inammissibilità del ricorso.
3. – Quanto al merito, è fondato il primo motivo di censura, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Alle articolate deduzioni dell’appellante sulla illegittimità dell’ordinanza impositiva del divieto di transito, infatti, il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che l’ordinanza appare in sè legittima e ben motivata e con il generico e criptico rilievo che nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la Val Grosina, appare pienamente condivisibile”). Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione.
4. – Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione impugnata”.
Diritto
CONSIDERATO
Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3 che non sono state depositate conclusioni o memorie, ma soltanto – dall’avvocato del ricorrente – l’avviso di ricevimento la cui mancanza era stata rilevata nella relazione: con il che resta superata l’ipotizzata ragione di inammissibilità del ricorso;
che il Collegio condivide le restanti considerazioni svolte nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sondrio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011