Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14014 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14014 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

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SENTENZA

sul ricorso RG n. 22948/2010 proposto
DA

ADVERTISING ON MOVEMENT CO. S.r.1, in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Basilio Bucciarelli, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Crescenzo n. 16, presso lo studio dell’Avv. Gilberto Cerutti, che la rappresenta e difende per procura a margine
del ricorso
Ricorrente
CONTRO
o

VITALI BENEDETTO, elettivamente domiciliato in Roma,
Vale Giuseppe Mazzini n. 55, presso lo studio dell’Avv. An-

Data pubblicazione: 04/06/2013

tonio Valori, che lo rappresenta e difende per procura a a
margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 8321/09 della Corte di

scritta al n. 2140 R.G. del 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 9.04.2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ANTONIO VALORI per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata della Corte di Appello di Roma,
confermando la decisione di primo grado del Tribunale di
Velletri, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto
di lavoro, intercorso tra l’appellante società ADVERTISING
ON MOVEMENT CO S.r.l. e l’appellato BENEDETTO
VITALI, per il periodo 6 agosto 1999 fino al 10 giugno
2001, con la condanna della società al pagamento di €
11.888,46, oltre interessi.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’anzidetto rapporto in base alle risultanze dell’interrogatorio formale del
Vitali e delle dichiarazioni del teste Dragoni.

Appello di Roma del 3.11.2009/29.03.2010 nella causa i-

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La stessa Corte ha precisato che non erano risultate corrisposte le voci relative alla tredicesima mensilità, al trattamento di fine rapporto e alle retribuzioni dei mesi di aprile
e maggio 2001, in ordine alle quali non trovava applicazio-

pattuizione di una retribuzione più favorevole rispetto a
quella minima prevista dal CCNL e con riferimento agli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione successiva.
In tale ipotesi, aggiunge la Corte, il c.d superminimo non
può limitare il diritto del lavoratore subordinato a percepire
i compensi previsti per legge in relazione alla natura del
rapporto, che anzi vanno calcolati proprio sulla base della
retribuzione contrattata.
La società ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.
Il Vitali resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (360 n. 3 e
n.5 CPC), sostenendo che non era stata raggiunta la prova
della natura subordinata per tutta la sua durata biennale,
essendo stata la testimonianza dell’unico teste escusso limitata a soli quattro mesi e non essendovi per tutto il rimanente periodo nessun significativo elemento probatorio.
Il motivo è infondato

perché tali elementi- come emerge

ne il principio dell’assorbimento, contemplato per il caso di

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dalla decisione impugnata- sono costituiti dalle risposte date dal Vitali nel suo interrogatario formale e si ricavano inoltre da altre significative circostanze (indicazione del
percorso che il Vitali come autista avrebbe dovuto effettua-

ad effettuare dai distributori indicati dal datore di lavoro e
dietro il pagamento di buoni consegnati dalla società).
2. Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia che il giudice di appello avrebbe errato per avere riconosciuto il criterio dell’assorbimento per il superminimo in una fattispecie nella quale essa società aveva chiesto che
l’assorbimento venisse effettuato tra quanto riconosciuto al
Vitali come lavoratore autonomo e quanto gli era stato poi
riconosciuto in sentenza come subordinato.
Il motivo è inammissibile, non risultando provato né accertabile in sede di legittimità la sussistenza di un interesse,
non potendosi mettere a raffronto- stante la violazione del
principio di autosufficienza- gli importi spettanti al Vitali
per l’attività in concreto svolta quale lavoratore autonomo
per poi compararli con quelli riconosciuti nella impugnata
sentenza.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità al

re nei giorni lavorativi e il carico di benzina che era tenuto

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DM 140 del 2012 Tab A4.a.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida per esborsi in € 50,00 ed € 3.000,00 per

Così deciso in Roma addì 9 aprile 2013
Il Consigliere relatore estensore

Il Presidente

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