Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14013 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.M.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato

Santucci Ettore per procura speciale a margine del ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avvocato Panariti Paolo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORTE DEI MARMI, in persona del Sindaco pro-tempore;

Commissario Governativo ESABAN s.p.a. di Napoli;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pietrasanta n. 287/04,

depositata in data 18 agosto 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Leccisi Giampaolo, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che N.M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Pietrasanta, depositata il 18 agosto 2004, con la quale è stata respinta l’opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella esattoriale emessa dal Commissario Governativo della ESABAN s.p.a. per la Provincia di Napoli relativa a violazione del codice della strada;

che all’udienza del 10 marzo 2003 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al Comune di Forte dei Marmi presso lo studio del difensore costituito nel giudizio di primo grado;

che la ricorrente ha rinnovato, nel termine prescritto, la notificazione, eseguendola al Comune di Forte dei Marmi presso la cancelleria del Giudice di pace di Pietrasanta.

Considerato che la ricorrente non ha adempiuto all’ordine di rinnovazione della notificazione giacchè la stessa è stata eseguita, al pari di quella già ritenuta nulla con la citata ordinanza, al difensore del Comune intimato presso la Cancelleria del Giudice di pace di Pietrasanta;

che va qui ribadita la nullità della notificazione eseguita presso la Cancelleria del giudice di pace, giacchè il procuratore in detto giudizio aveva eletto domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi, sicchè non vi era luogo per poter applicare il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e art. 58 disp. att. cod. proc. civ., essendo l’operatività di tali disposizioni condizionata dalla mancata elezione di domicilio da parte del difensore esercente extra districtum, nel luogo ove ha sede l’autorità investita della cognizione del giudizio in cui è effettuata la costituzione;

che deve invero qui ribadirsi il principio secondo cui “il procuratore esercente il proprio ministero nella circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione, dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, riferendosi l’obbligo di procedere a tale elezione, di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d’appartenenza. Pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel predetto luogo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, ma vanno effettuate nel luogo, risultante dall’albo dell’Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36” (Cass., n. 14360 del 2009);

che, pertanto, il difensore del Comune di Forte dei Marmi, risultando iscritto all’Albo degli Avvocati di Lucca, Provincia nella quale sono compresi sia detto Comune, sia quello di Pietrasanta, luogo ove ha sede l’ufficio del Giudice di pace, non aveva alcun obbligo di eleggere domicilio nel Comune di Pietrasanta, con la conseguenza che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato presso la sede del Comune di Forte dei Marmi, ove il difensore aveva eletto domicilio;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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