Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14013 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14013

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8810-2013 proposto da:

D.S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TAGLIAFERRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO BIANCHI, CLAUDIO

MARIANELLI;

– ricorrente –

contro

S.M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato UGO

MALATESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.S.F. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 568/2012, depositata il 21/05/2012, con cui era stato accolto l’appello principale formulato da S.M.E. e rigettato l’appello incidentale di D.S.F. relativi alla pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, del 28/10/2008.

S.M.E. resiste con controricorso.

Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo di dichiararsi inammissibile o di rigettare il ricorso, e il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

2. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 30 settembre 2005, recante domanda di D.S.F. di declaratoria di nullità o di annullamento del contratto preliminare del 18/08/1999 stipulato dal D.S. (quale promissario acquirente) con S.M.E. (promittente venditore), avente ad oggetto un fabbricato e terreno circostante siti in località (OMISSIS), con conseguente condanna del convenuto a restituire all’attore la somma di Euro 20.658,28, pari agli acconti (di Lire 5.000.000 e di Lire 35.000.000) già versati. In via subordinata, D.S.F. aveva richiesto la condanna di S.M.E. alla restituzione della medesima somma di Euro 20.658,28 ritenendo la sussistenza di un ingiustificato arricchimento.

3. Tra le parti era già intercorso un primo giudizio, nel quale D.S.F. aveva domandato la risoluzione del contratto preliminare del 18/08/1999 per inadempimento del promittente venditore e S.M.E. aveva domandato che venisse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Il D.S. in quel primo giudizio aveva dedotto che tale L.P.E., genero del S. e titolare dell’agenzia di intermediazioni “Lunigiana Immobiliare”, al momento del versamento del secondo acconto pari a Lire 35.000.000 avvenuto il 29/09/1999, aveva aggiunto all’elenco dei mappali identificativi dell’oggetto del compromesso la particella n. 501, la quale era rimasta esclusa dall’elenco dell’originaria scrittura per mero errore materiale. Con sentenza n. 9 del 2005 del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, aveva rigettato sia la domanda di risoluzione per inadempimento che la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., motivando che il termine di stipula del definitivo non rivelasse carattere essenziale, che la successiva dichiarazione del 29/09/1999 non potesse considerarsi pattuizione aggiunta al contratto preliminare del 18/08/1999, non risultando espresso in forma scritta il consenso del promittente alienante, e che non apparisse accertato l’oggetto dell’obbligazione di cui si chiedeva l’esecuzione in forma specifica, facendo il promissario acquirente riferimento a mappali ulteriori e perciò ad un contenuto negoziale parzialmente diverso da quello in origine compromesso. La sentenza n. 9 del 2005 del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, non venne impugnata da nessuna delle parti e perciò passò in giudicato, ed il S. manifestò al D.S. la volontà di non cedergli più l’immobile e di trattenere le somme ricevute in acconto.

5. Nasceva così il presente giudizio, in cui D.S.F. deduceva la nullità del contratto preliminare del 18/08/1999 per indeterminatezza dell’oggetto di esso, ovvero la sua annullabilità per errore, avendo il promissario acquirente sempre inteso che il negozio dovesse riferirsi sia al fabbricato che al circostante terreno, ovvero anche al mappale 501 (costituente una porzione centrale del fabbricato stesso), mappale, invece, aggiunto col patto successivo dall’intermediario L., rivelatosi un falsus procurator. L’indebito doveva, secondo l’attore D.S., configurare altrimenti un ingiustificato arricchimento, ove il preliminare si ritenesse ancora efficace tra le parti. Il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, con sentenza del 28/10/2008, pur rigettando le domande di nullità e di annullamento del contratto, accoglieva la domanda subordinata di ripetizione delle somme “in dipendenza dello scioglimento dello stesso (contratto) per comune volontà delle parti”, sulla base della volontà manifestata dall’alienante, riferita da un teste escusso e non contestata dal D.S..

La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, del 28/10/2008, affermava che lo stesso giudizio conclusosi con sentenza n. 9/2005 di quel Tribunale dimostrasse che tra le parti nessun accordo esisteva sullo scioglimento del vincolo, che non potesse ammettersi una prova testimoniale sulla caducazione consensuale di un negozio scritto ad substantiam, e che la natura residuale e sussidiaria dell’azione ex art. 2041 c.c. ne impediva la configurabilità nel caso di specie, in quanto il promissario acquirente avrebbe potuto agire con l’azione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.. La Corte d’Appello di Genova, in ordine poi all’impugnazione incidentale, ha osservato che la domanda di nullità si ponesse in contrasto col giudicato formatosi nella sentenza n. 9 del 2005, la quale aveva escluso la rilevanza delle pretese difformità tra l’oggetto delle pattuizioni e il compendio oggetto del preliminare, osservando che il mappale aggiunto era stato contemplato nella scrittura integrativa riferibile al solo acquirente. Del pari infondato era per la Corte d’Appello il motivo del gravame incidentale in ordine all’annullamento per vizio del consenso, essendo tale domanda sprovvista di prova e comunque prescritta, avuto riguardo alla data di instaurazione del primo giudizio (anno 2000), nel quale la questione era già stata sollevata.

6. Il primo motivo del ricorso di D.S.F. deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il vincolo contrattuale tra le parti fosse comunque venuto meno, sicchè doveva essere accolta la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c., nè del fatto che dovesse altrimenti disporsi la restituzione della somma in base all’azione residuale di arricchimento senza causa.

Il primo motivo di ricorso è evidentemente infondato.

D.S.F. ha agito per vedersi restituire la somma di Euro 20.658,28, corrisposta quale promissario compratore a titolo di acconto sul prezzo, in adempimento degli obblighi pattuiti col contratto preliminare del 18/08/1999. Era dunque tale contratto preliminare titolo costitutivo altresì dell’obbligo di pagamento della somma pretesa in restituzione. La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva già rigettato le domande di nullità e di annullamento del preliminare del 18/08/1999, ed ha invece correttamente riformato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui la stessa ravvisava lo scioglimento del preliminare per comune volontà delle parti.

La Corte d’Appello ha, dunque, fatto applicazione del principio, che qui non può che ribadirsi, secondo cui lo scioglimento per mutuo consenso (atto di risoluzione convenzionale o accordo risolutorio) di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, ovvero di un preliminare di compravendita, per i quali l’art. 1350 c.c., n. 1 e art. 1351 c.c. richiedono la forma scritta a pena di nullità, deve anch’esso risultare da atto scritto concluso tra le medesime parti del negozio di primo grado (Cass. Sez. 5, 06/10/2011, n. 20445; Cass. Sez. 2, 14/04/2011, n. 8504; Cass. Sez. 2, 15/05/1998, n. 4906).

Come ancora di recente affermato da Cass. Sez. 2, 03/06/2016, n. 11490 (non massimata; ma si veda anche Cass. Sez. 3, 07/02/2011, n. 2956), qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. E’, quindi, la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa. Al riguardo, la Corte d’Appello ha ritenuto assorbente la considerazione che al promissario acquirente spettasse proprio l’azione (non proposta) ex art. 2033 c.c. volta alla condanna del promittente venditore a restituire gli acconti di prezzo ricevuti, sul presupposto, logico e giuridico, dell’estinzione del contratto preliminare del 18/08/1999.

E’ altrettanto da condividere la sentenza impugnata, quindi, per aver escluso pure che la restituzione della somma di Euro 20.658,28, versata come acconto sul prezzo pattuito nel contratto preliminare del 18/08/1999, potesse essere accordata al D.S. ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il provvedimento impugnato ha deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, uniformandosi al principio, che deve essere ribadito, secondo il quale l’azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talchè si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un’azione autonoma per diversità di “petitum” e “causa petendi” rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere (Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4365; Cass. Sez. L, 25/03/1995, n. 3496). La specificità del titolo dell’azione di arricchimento esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, quale, ad esempio, la ripetizione di indebito oggettivo.

D’altro canto, allorquando una somma di danaro sia stata versata dal solvens all’accipiens sulla base di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, tale accordo delinea l’esistenza in astratto di un’idonea causa di acquisizione del denaro e rende non configurabile il presupposto della locupletazione ingiustificata di una parte a danno dell’altra, coessenziale all’azione di arricchimento indebito. Ove sia invece dimostrata l’inesistenza della causa dell’obbligazione in forza della quale era stata corrisposta detta somma, si dà luogo piuttosto, come visto, all’azione restitutoria di ripetizione di indebito.

7. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1418, 1419, 1346 e 2902 c.c., nonchè art. 324 c.p.c., ovvero l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assumendosi che la domanda di nullità doveva essere accolta proprio sulla base del giudicato contenuto nella sentenza n. 9 del 2005 del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, avendo questa pronuncia negato la pretesa ex art. 2932 c.c., ed accertato la difformità fra l’oggetto del preliminare e quanto effettivamente voluto fra le parti.

Anche questo secondo motivo è infondato. La censura difetta di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata, fraintendendo il contenuto di quest’ultima come del giudicato esterno richiamato.

La Corte d’Appello di Genova, come la sentenza n. 9 del 2005 del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, nei limiti in cui essa è trascritta alle pagine 5 e 6 del ricorso (secondo quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), non hanno affatto reputato difforme l’oggetto del preliminare da quanto effettivamente voluto dalle parti, ma hanno, piuttosto, negato che la dichiarazione del 29/09/1999, che aggiungeva il mappale n. 501, potesse considerarsi pattuizione aggiunta al contratto del 18/08/1999. Sicchè la condizione ostativa alla sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art. 2932 c.c., non era stata rinvenuta nella indeterminatezza del contenuto del preliminare, quanto nella non identità sostanziale tra la cosa che il promissario acquirente D.S. sosteneva che gli dovesse essere trasferita e quella prevista nel compromesso del contratto del 18/08/1999.

Va poi aggiunto che, avendo il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, con la sentenza n. 9 del 2005, passata in giudicato, rigettato sia la domanda di risoluzione per inadempimento che la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., deve intendersi formato il giudicato implicito pure sulla “non nullità” del contratto del 18/08/1999, non risultando quella decisione fondata sulla ragione cd. “più liquida” (così Cass. Sez. U. 12/12/2014, n. 26242).

8. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 2943 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, contestandosi la data di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di annullamento, che la Corte d’Appello ha ravvisato con riguardo all’inizio del primo giudizio inter partes, e che invece doveva riferirsi soltanto al momento in cui il S., nel corso dell’interrogatorio formale all’udienza del 04/12/2002, aveva negato il rapporto di rappresentanza del L., chiarendo la propria volontà di non cedere al D.S. il mappale 501. Si trattava inoltre, a dire del ricorrente, di errore rilevante ed essenziale.

La censura espressa col terzo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondata.

La Corte d’Appello ha innanzitutto definito il vizio del consenso lamentato dal promissario acquirente privo di sostegno probatorio, e poi dichiarata comunque prescritta l’azione.

Si denuncia inoltre un errore sull’oggetto della promessa di vendita immobiliare, ma non si indica, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quale fosse l’esatto contenuto convenzionale del contratto del 18/08/1999, come anche della supposta dichiarazione integrativa del 29/09/1999.

D’altro canto, l’indagine compiuta dal giudice di merito per accertare la concreta volontà delle parti in un preliminare di vendita immobiliare e per ricostruire la reale consistenza dell’immobile alienato è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sia inficiata da vizi logici o giuridici.

Si deduce, ancora, una circostanza di fatto (la deposizione resa dal S. nell’interrogatorio formale del 04/12/2002) come momento di scoperta dell’errore, circostanza di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, senza specificare, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, in quale specifico atto del giudizio di merito tale questione fosse stata fatta valere.

In ogni caso, la censura rimane irrilevante, in quanto, agli effetti dell’art. 1442 c.c., comma 2, per il quale il termine di prescrizione dell’azione di annullamento del contratto decorre dal giorno della scoperta dell’errore, inteso come vizio del consenso, ove, come nella specie, si sostenga dal promissario acquirente che tale errore involgesse l’esatta identificazione dell’immobile promesso in vendita, in base agli elementi contenuti nel relativo atto scritto, la relativa scoperta non può che riferirsi al momento in cui lo stesso promissario acquirente abbia poi accertato quale fosse il bene oggetto del contratto (momento, nella specie, accertato dai giudici del merito con apprezzamento di fatto ad essi rimesso), e non certo al momento in cui si sia dimostrato sprovvisto di validi poteri rappresentativi il soggetto offertosi di integrare l’originario contenuto negoziale (nella specie, con l’aggiunta aggiungeva del mappale n. 501) e di porre così rimedio all’errore iniziale.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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