Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14013 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14013 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 24473-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso d
2013

nI
t avvocato LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

1230

contro

MARCHI AGOSTINO;
– intimato –

Data pubblicazione: 04/06/2013

Nonché da:

cf- MRC-6–T-A/44G 30 “0 -1 P

MARCHI AGOSTINO: elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
BOUCHE’ FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta

~lin

sí’e “g-

atti;

pr’»- C9-3

12

eli-e- /af1- -C2-,0,3

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;

intimato

avverso la sentenza n. 4850/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/10/2007 R.G.N. 6653/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

09/04/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CIRIELLO CHERUBINA per delega
LANZETTA ELISABETTA;
udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibile
l’incidentale.

– con torricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marchi Agostino, dipendente dell’Inps con inquadramento nella
qualifica di ispettore generale dal 28.3.1989, ai sensi dell’art. 15

sulle premesse di avere svolto dal 1°.4.1998 funzioni dirigenziali,
avendo ricevuto l’incarico di direzione dell’Ufficio Coordinamento
Pensioni, rivendicò l’inquadramento nel ruolo dei dirigenti con effetto
dal 1°.9.1999, con condanna del convenuto al pagamento delle
differenze retributive.
Il primo Giudice, ritenuta la natura dirigenziale delle mansioni
espletate, accolse il ricorso limitatamente al pagamento delle
differenze retributive dal 1°.7.1998 al 19.7.2001.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.6 – 8.10.2007, per
quanto ancora qui di rilievo, ritenuto che l’incarico conferito era
riservato alla qualifica di primo dirigente secondo l’ordinamento dei
servizi centrali e periferici dell’Inps allegato alla delibera del Comitato
esecutivo n. 770 del 27.7.1989 e che, per il notevole lasso di tempo
in cui era stato svolto in via esclusiva ed autonoma, non poteva
configurare esercizio di funzioni vicarie, confermato il diritto al
pagamento delle differenze retributive, accolse il gravame dell’Inps
limitatamente all’esclusione del cumulo, disposto dal primo Giudice,
degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto
ricorso fondato su due motivi e illustrato con memoria.

3

legge n. 88/89, convenne in giudizio la parte datoriale pubblica e,

L’intimato Marchi Agostino ha resistito con controricorso, svolgendo
a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo e depositando
memoria, nel contesto della quale ha dichiarato di rinunciare al

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima

sentenza (art. 335 cpc).
Non può tenersi conto della ricordata rinuncia al ricorso incidentale,
facendo difetto i requisiti di forma previsti dall’art. 390, comma 2,
cpc.
Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, il ricorrente principale si duole che la Corte territoriale non
abbia tenuto conto che, a seguito del processo di rinnovamento
organizzativo intrapreso dall’Istituto con la delibera n. 799 del
28.7.1998, dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17
dl.vo n. 29/93 e successive modifiche, erano stati ridisegnati, con
valenza immediata, i compiti e le funzioni della dirigenza, cosicché
nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all’avvenuto svolgimento di
mansioni che, nel precedente ordinamento, erano attribuite al primo
dirigente.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente
principale si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto
che, nel periodo di svolgimento delle mansioni dedotte in causa, era
intervenuto un nuovo ordinamento dell’Istituto.

4

ricorso incidentale.

Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, il ricorrente incidentale si duole dell’intervenuta applicazione
alla fattispecie dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/94, assumendo

farsi applicazione del disposto dell’art. 429, comma 3, cpc.
2.

In ordine al primo motivo del ricorso principale non può essere

accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente
per asserita violazione dell’art. 366 bis cpc (applicabile ratione
temporis alla presente controversia), poiché il quesito di diritto

formulato coglie il punto essenziale della questione giuridica
sottoposta al vaglio di questa Corte, ossia il mantenimento, dopo le
modifiche dell’organizzazione operative dal luglio 1998, della
qualifica dirigenziale alle mansioni che tali erano considerate prima
di dette modifiche.
Del pari infondata è la dedotta inammissibilità della produzione della
ridetta circolare dell’Inps n. 799 del 29.7.1998 (peraltro già
richiamata nel giudizio di merito), stante la natura regolamentare
delle relative disposizioni.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di

affrontare le tematiche giuridiche sollevate dal ricorrente principale
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540/2007; 19025/2007; 22890/2008;
23567/2008; 25578/2008; 17367/2010; 2. .1120g)342, /su . toi tio,
757
In particolare è stato osservato che, in base all’artr27, comma 1,
dl.vo n. 165/01, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi
anche l’Inps, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel

5

che, quanto al cumulo di interessi e rivalutazione, avrebbe dovuto

decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione;
l’Inps ha adempiuto a tale dovere con la ricordata delibera n. 799 del
1998, nel cui articolo 16 sono ridisegnate le funzioni dirigenziali, e,

l’efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non era previsto alcun
differimento sino alla integrale realizzazione del nuovo modello
organizzativo; dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una
conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove
mansioni dirigenziali essere esercitati senza quel modello, non può
trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il
modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale,
poiché tale conclusione da un lato non considera che una siffatta
ultima attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di
regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme
recate dal dl.vo n. 80/98 (poi consolidate con il dl.vo n. 165/01) e,
dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro
indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera.
In altri termini, soprattutto dopo il ricordato dl.vo n. 80/98, è
dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato,
cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove
regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non
corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si
esercitano in tale organizzazione per stabilire se esse siano o no
dirigenziali dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle
precedenti.

6

diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per

Avendo la sentenza impugnata ancorato la propria valutazione – in
conformità a quanto dedotto dal lavoratore – alla qualifica dirigenziale
delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo, la

799 del 1998, risulta fondata.
2.2 Ciò comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso

principale.
3. L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte (cfr,

ex plurimis,

Cass., nn.

16284/2005; 4652/2011), secondo cui la pronuncia di accoglimento
della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di
cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione
per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il
31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di
enti pubblici non economici (quale, nella specie, l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale), per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di
lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa
pubblica”, in coerenza con la ratio decidendi prospettata dal Giudice

delle leggi.
4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale
con assorbimento del secondo, mentre il ricorso incidentale va
rigettato.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione
alla censura accolta, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza

7

censura all’esame, per il periodo successivo alla ridetta delibera n.

delle differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla
delibera dell’Istituto n. 799 del 1998.
Deve quindi disporsi il rinvio al Giudice designato in dispositivo, per

indicati principi di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle
spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso
principale, dichiara assorbito il secondo e rigetta il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2013.

nuovo esame della controversia, da svolgersi; in conformità degli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA