Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14011 del 19/06/2014

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14011 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 15059-2013 proposto da:
A.A.
– ricorrente –

2014

nonchè contro

1061

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA
FERRARA, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE
FERRARA ;

Data pubblicazione: 19/06/2014

– intimati –

avverso la decisione n.

11/2013 del CONSIGLIO

NAZ.DEGLI INGEGNERI R MA, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito l’Avvocato Elisabetta ALESANDRA con delega
depositata in udienza dell’Avvocato GianPaolo
NASCETTI, difensore che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
t

MICHELE TRIOLA;

Svolgimento del processo
All’ing. A.A. con provvedimento in data 18 aprile 2011 il Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Ferrara irrogava la sanzione disciplinare dell’avvertimento,
ritenendolo responsabile dei seguenti comportamenti contrari agli artt. 1.5, 4.1, 4.3 del codice
deontologico:
– avere dichiarato che si sarebbe assunto la paternità della progettazione di un capannone per conto
della Autotrasporti Tano s.r.l. senza informare la committente che avrebbe utilizzato elaborati
tecnici fornitigli dalle imprese contrattate per l’esecuzione dei lavori;
– avere incluso tra le prestazioni che si era impegnato a svolgere anche il collaudo delle strutture, in
violazione del disposto dell’art. 67, comma, 2, del d.P.R. 380/2001 il quale dispone, tra l’altro, che
il collaudo deve essere svolto da un ingegnere od architetto che non sia intervenuto in alcun modo
nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera;
– avere richiesto, al momento della presentazione della parcella, il rimborso di spese in misura
superiori agli accordi.
L’ing. A.A. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con
decisione in data 21 marzo 2013, confermava la sanzione disciplinare.
Il Consiglio Nazionale premetteva che dagli atti risultavano altri comportamenti censurabili
dell’ing. A.A. (costituiti dall’avere inizialmente subordinato la restituzione dei
documenti progettuali alla società committente al pagamento della parcella, dalla cessione a terzi
dal relativo credito, dall’avere informato una società di leasing finanziatrice della società
committente dei problemi avuti con quest’ultima) che il Consiglio dell’ordine aveva preso in esame
solo ai fini della valutazione complessiva dell’incolpato.
Con riferimento alle tre incolpazioni poste a fondamento della sanzione disciplinare, il Consiglio
Nazionale osservava che: a) non era contestato che l’incolpato avrebbe utilizzato prestazioni di altri
professionisti senza informare la società committente; b)non costituiva valida giustificazione della
violazione dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. 380/2001 la postuma affermazione dell’incolpato che il
collaudo sarebbe stata eseguito da altro ingegnere; c)la richiesta di spese non pattuite risultava dal
confronto tra il contratto di prestazione d’opera professionale e la parcella.
Contro tale decisione il l’ing. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre
motivi.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Parma non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che a suo carico, a seguito della
audizione a fini difensivi prevista dagli artt. 43 e 44 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2347 ed alla
convocazione davanti al Consiglio dell’Ordine sarebbe stato formulato un capo di incolpazione
diverso rispetto a quello conseguente all’esposto a suo carico della Autotrasporti Tano s.r.1., in
violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il motivo è inammissibile per la novità della questione che ne costituisce l’oggetto, non sollevata
con il reclamo contro il provvedimento disciplinare del Consiglio dell’Ordine.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché nullità del
provvedimento impugnato per illegittima composizione del Giudice ai sensi dell’art. 51 c.p.c. n. 4
per violazione di legge ex artt. 111 Cost. e 360 n. 3 c.p.c. ed eguale violazione di legge all’art. 47,
comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e deduce testualmente:
Il presente motivo di impugnazione attiene ad un vizio della procedura quasi nascosto tra le
pieghe della decisione impugnata ma di ampiezza tale, ove non già assorbito dall’evidente
fondatezza del motivo precedente, da giustificare da sé solo l’ulteriore cassazione della statuizione
adottata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il problema è stato già trattato e risolto dalla Sezioni Unite di codesto Supremo Giudice in una
vicenda simile, nella struttura, a quella presente.

La Suprema Corte ha ritenuto affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio, la decisione
emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura, qualora uno o più dei suoi componenti abbiano già preso cognizione della medesima
res iudicanda per avere partecipato al precedente giudizio definito con decisione poi cassata dalla
Corte di Cassazione (Cfr. Cass. sez. un. 21 maggio 2004, n. 9727; 26 maggio 2004 n. 10139).
A pagina 2 della decisione impugnata si legge che: “nell’esposto si riferiva altresì che l’Ing.
Farine/la subordinava “l’inizio dei lavori e il nuovo affidamento degli incarichi revocati al
pagamento di una sua fattura, comunque, Rià contestata.
Il profilo della contestazione delle spettanze dovute all’Ing. A.A., alla base dell’esposto Tano,
rappresentano un elemento noto al Consiglio dell’Ordine di Ferrara prima e a quello nazionale
degli Ingegneri poi in conseguenza dell’istanza di opinamento avanzata dall’Ing. A.A.
medesimo.
Vi è, quindi, in maniera quasi impercettibile ma evidente, la testimonianza del pregiudizio patente
del collegio disciplinare investito della cognizione del giudizio di congruità delle competenze
dovute all ‘Ing. Farine/la.
Non soltanto, v’è di più.
Tale circostanza, il patente pregiudizio del primo Giudice, risultava denunziato expressis verbis
dalla lettura dello stesso ricorso dell ‘Ing. A.A. proposto avvero la decisione del Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara (ancora doc. 4), in cui a pag. 11 si
affermava: “Anche il compenso pattuito non è mai stato oggetto di contestazione da parte del Sig.
Davide l’ano, come bensì evince dal fatto che alcuna censura al riguardo sia stata mossa dal
medesimo nell’esposto presentato dall’Ordine degli Ingegneri di Ferrara e come si evince altresì
dal regolare pagamento della fattura n. 17 del 03.08.2009 emessa dall’Ing. A.A., che non è
stata fatta oggetto di alcun tipo di contestazione”.
E’ stato osservato che il principio di imparzialità e terzietà della giurisdizione ha pieno valore
costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo (sul punto cfr. Corte Costituzionale, 21
marzo 2002, n. 78 e Corte Costituzionale 3 luglio 2002 n. 305) e che l’esigenza di proteggere
l’imparzialità del Giudice impedisce che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima
res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla
materia controversa, determinandosi così, propriamente, un pregiudizio contrastante con
l’esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto terzo, non solo
spoglio di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche
scevro da convinzioni formatisi in occasione dell’esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del
giudizio.
L’esigenza segnalata, comune a differenti ordinamenti giuridici, è quella di evitare la c.d. `forza
della prevenzione” attraverso la predisposizione di meccanismi processuali capaci di garantire che
il Giudice non subisca condizionamenti psicologici tali da rendere probabile il venir meno dalla
sua serenità di giudizio.
L’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale si è mossa nel senso di garantire ad ogni
cittadino la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell’ambito di una
nozione moderna e comunitariamente orientata di “giusto processo”.
Non si dubita, pertanto, che sia la decisione originaria del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
di Ferrara che la decisione asseritamente confermativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
siano irreparabilmente viziati per i motivi dedotti con conseguente nullità della statuizione
impugnata.
Secondo l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la cui rubrica titola
“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”: “Ogni individuo i cui diritti e le cui
libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad
un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a
che la sua causa sia esaminata equamente , pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un

giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare”.
L’immediata precettività del disposto richiamato sembra fuori di dubbio atteso che per la Corte di
Giustizia qualsiasi giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario
e di tutelare i diritti che lo stesso attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni interne
contrastanti anteriori o successive alla norma comunitaria, senza doverne chiedere o attendere la
previa rimozione in via legislativa o m diante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
Il potere di disapplicare la norma int ma contrastante sussiste solo rispetto al diritto comunitario
“compiuto” o “immediatamente appli abile”.
In quest ‘ultimo sono chiaramente ric mpresi i Trattati, dotati di effetti diretti verticali, con il
riconoscimento in capo a persone fisic e e giuridiche di situazioni giuridiche attive azionabili nei
confronti degli Stati membri e, limitata ente alle sole previsione a carattere assoluto ed
incondizionato e quindi immediatamen e precettivo, anche di effetti orizzontali, con la conseguente
possibilità per il cittadino comunitario i invocarne le disposizioni nei confronti di un’altra
persona fisica o giuridica.
Sono, inoltre, dotati di effetto diretto i regolamenti (art. 288 TF.UE.), le sentenze della Corte di
Giustizia, in virtù del principio di effettività e le direttive c.d. self executive, ossia dotate di
disposizioni chiare e precise nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti, suscettibili di
applicazione immediata, in quanto non subordinata a condizioni, per le quali non residui alcun
margine di manovra riguardo al contenuto per il legislatore nazionale e sia scaduto il termine di
recepimento.
In ogni caso la giurisprudenza nazionale ha chiarito, ulteriormente, che: “la prevalenza del
diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma “tutti gli organi
dell’amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali”, a disapplicare le norme
interne, statali e regionali,che si pongano in contrasto con il diritto comunitario (Cfr. T.A.R.
Sicilia, Palermo, sez. IL 9.09.2009, n. 1491).
Risulta ancora esclusa la possibilità per le direttive di produrre effetti orizzontali, tuttavia la
Corte di Giustizia ha ritenuto configurabile l’obbligo per gli Stati membri di interpretare il diritto
interno anche nei rapporti giuridici tra privati in modo conforme allo spirito del diritto
comunitario.
Ne discende il dovere per il giudice interno di “scartare” l’interpretazione della disposizione
interna non compatibile con una direttiva non recepita o recepita in modo non corretto, purchè ciò
non si traduca in una interpretazione contra legem.
E’ possibile richiamare sul puntola la sentenza Kucukdevici (C- 555/07, 19 gennaio 2010), che,
affermata l ‘inerenza al sistema del trattato dell’esigenza di un’interpretazione conforme, imputa a
tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali, l’obbligo derivante da
una direttiva di raggiungere il risultato previsto.
Nel caso di specie l’organo giurisdizionale dell’Unione ha, pertanto, affermato che: “E’ compito
del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di
non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78,
disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale,
indipendentemente dalla facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’alt 267, secondo comma,
TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio”
(C- 555/07, 19 gennaio 2010).
In ogni caso è la stessa Suprema Corte di Cassazione ad affermare la diretta applicazione dei
principi enucleati all’art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione nella decisione del 15 marzo 2007
n. 6003.
Ne consegue la nullità della decisione impugnata anche sotto il denunziato profilo.
A quanto è dato comprendere il ricorrente sostiene che, essendosi il Consiglio dell’Ordine espress
in ordine al giudizio di congruità della parcella, non poteva poi giudicare in materia disciplinare, in

omaggio al principio stabilito dall’art. 51 c..p.c., che trova conferma nei principi della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e nel diritto comunitario.
Ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo è sufficiente rilevare che nessuna delle due
attività svolte dal Consiglio dell’Ordine ha natura giurisdizionale. Solo ad abundantiam si rileva
che tali attività avevano oggetti completamente diversi.
Con il terzo motivo il ricorrente propone una serie di censure.
Con la prima deduce che la questione della mancata restituzione della documentazione alla società
committente è stata trattata nella decisione impugnata senza che la stessa avesse costituito oggetto
di contestazione e quindi con violazione del diritto di difesa; inoltre non si è tenuto conto della sua
buona fede, evidenziata dal fatto che quando il legale della società committente gli ha prospettato la
illegittimità della sua condotta, ha prontamente restituito tale documentazione.
Il motivo è infondato.
E’ sufficiente osservare che tale questione non ha costituito oggetto di incolpazione specifica ed è
stata esaminata in sede di giudizio disciplinare solo nel quadro di una valutazione complessiva del
comportamento dell’ing. A.A..
Deduce, poi, il ricorrente che anche il fatto di avere informato la società di leasing delle difficoltà
incontrate nel rapporto con la società committente non aveva costituito oggetto di contestazione, a
prescindere dalla legittimità di tale comportamento.
E’ sufficiente osservare che anche tale questione non ha costituito oggetto di incolpazione specifica
ed è stata esaminata in sede di giudizio disciplinare solo nel quadro di una valutazione complessiva
del comportamento dell’ing. A.A..
Con la terza censura il ricorrente deduce, in sostanza, per quanto riguarda la violazione dell’art. 1.5
del codice deontologico, che il fatto che abbia firmato come unico progettista elaborati inseriti in
un più vasto contesto di progettazione, alla cui redazione hanno contribuito anche altri professionisti
non poteva integrare l’illecito disciplinare contestatogli, in quanto non si poteva dubitare che vi
fosse il consenso espresso dei professionisti interessati, ed il committente era consapevole di tale
contributo.
Anche tale doglianza è infondata.
E’ sufficiente ricordare che la decisione impugnata ha così motivato sul punto:
Non appare dubbio a questo Consiglio che il ricorrente non abbia rispettato il caone dell’arat 1.5
del codice deontologico.
In primo luogo perché non risulta affatto che i due ingegneri (Riccardo Marchetto ed Arturo
Braunhofer) abbiano consentito, meno che mai espressamente, che il ricorrente sottoscrivesse la
documentazione delle prestazioni da essi eseguite, in secondo luogo perché anche il consenso di
costoro non avrebbe legittimato tale sottoscrizione a parere di questo Consiglio, che intende in ciò
discostarsi da quanto sul punto ritenuto dal Consiglio dell’Ordine di Parma.
In ogni caso è chiaro che la consapevolezza, o meno, da parte della Committenza, del consenso, in
ipotesi espresso, dai soggetti autori delle prestazioni non può assumere alcuna rilevanza.
Il ricorrente censura soltanto la dedotta esistenza inesistenza del consenso, ma non la irrilevanza
dello stesso e la conoscenza da parte della società committente.
Con la quarta censura il ricorrente, con riferimento alla contestata violazione dell’art. 67 comma 2
del d.P.R. 380/2001, deduce che si era semplicemente assunto l’obbligo di occuparsi della fase del
collaudo, individuando un professionista idoneo ad eseguirlo e non si era obbligato, invece, ad
eseguirlo in prima persona. Ad ogni l’incarico professionale era stato revocato prima che il
ricorrente avesse avuto la possibilità di nominare formalmente il collega incaricato di eseguire il
collaudo dell’opera.
La doglianza è infondata.
Il fatto che l’attuale ricorrente si fosse impegnato ad eseguire personalmente il collaudo risulta
implicitamente dallo stesso ricorso, nella parte in cui trascrive il contenuto della lettera di incarico;
l’illecito disciplinare è stato ritenuto sussistente per il solo fatto di avere assunto l’incarico di
eseguire un collaudo non consentito e non per averlo effettivamente eseguito.

Con la quinta censura il ricorrente deduce testualmente, con riferimento alla incolpazione avente
ad oggetto l’inserimento nella parcella di spese non contemplate nel contratto di prestazione d’opera
professionale: Pure in questo caso la decisione assunta appare priva di base legale sfornita com’è
di motivazione e, pertanto, in palese alterità con l’obbligo motivo discendente direttamene dall’art.
3 e 111 della Carta Costituzionale. che la società committente non aveva sollevato contestazioni ed
anzi aveva pagato la parcella.
La doglianza è inammissibile per la sua assoluta genericità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, 17 aprile 2014

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