Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14011 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via

Aquileia n. 12, presso l’avv. Giuseppe Morsillo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 218/32/06, depositata il 14 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 218/32/06, depositata il 14 febbraio 2007, con la quale, accogliendo l’appello di G.A., è stato riconosciuto al medesimo il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice d’appello ha preliminarmente affermato, per quanto qui ancora rileva, l’inammissibilità dell’eccezione dell’Ufficio relativa alla presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7 per gli anni in contestazione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, e comunque la sua infondatezza, in quanto “la proposta istanza di condono non preclude l’accertamento di inesistenza dell’obbligo tributario”.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 15, appare manifestamente fondato, sulla base dei principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali, in primo luogo, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. nn. 25239 del 2007, 17142 del 2008); in secondo luogo, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (a seguito del decesso dell’avvocato del controricorrente, la relazione è stata nuovamente notificata presso il domicilio personale della parte);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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