Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14011 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14011

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8715-2013 proposto da:

S.M. (OMISSIS), S.F. (OMISSIS),

S.L. (OMISSIS), SA.FA. (OMISSIS),

I.A.L. (OMISSIS), SA.ME. (OMISSIS), SA.MA.

(OMISSIS), SA.FR. (OMISSIS), quest’ultimi quali eredi

di S.R., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), M.M.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ELIO ANTONIO SIGNORELLI;

M.S. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GIUFFRIDA;

M.L. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIOLINO LEONARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1787/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare sottoscritto il 30/10/2002 col quale M.S., M.M., M.L., M.M. e M. Maria promisero di vendere a S.F. un fondo rustico sito in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 135 mila, di cui Euro 70 mila versati alla firma del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, col patto espresso che il possesso materiale del fondo sarebbe stato trasferito quel giorno stesso; a seguito della mancata consegna del fondo, resa impossibile dalla presenza di un affittuario, gli eredi di S.F. – nel frattempo deceduto – prima, con lettera del 25/11/2002, comunicarono ai promittenti venditori di recedere dal contratto e poi, con citazione notificata il 28/12/2002, convennero gli stessi in giudizio chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – dichiararsi la legittimità del recesso e la condanna dei predetti al pagamento del doppio della caparra ricevuta, domande cui i M. resistettero, chiedendo altresì in via riconvenzionale sentenza costitutiva dell’effetto traslativo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del locale Tribunale, rigettò le domande attoree (che erano state accolte dal giudice di primo grado) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dispose il trasferimento della proprietà dell’immobile in favore dei promissari acquirenti, condannando questi ultimi al pagamento del residuo prezzo (da maggiorarsi con gli interessi legali), nonchè alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio;

– avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i congiunti S. sulla base di due motivi;

– hanno resistito con un primo controricorso M.L. e M.M.; hanno resistito con separato controricorso M.M. e M.M.C.; infine ha resistito con ulteriore controricorso M.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), sottopone due profili di censura: a) avere la Corte territoriale ritenuto la scarsa importanza dell’inadempimento dei promittenti venditori nella consegna dell’immobile, senza considerare l’interesse che aveva il S. ad ottenere l’immediata consegna dello stesso; b) avere i giudici del gravame omesso di considerare che, una volta che i promissari acquirenti avevano esercitato il recesso e chiesta la risoluzione del contratto, i promittenti venditori non potevano, ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 3, adempiere la loro obbligazione con l’offerta di consegna del fondo comunicata il 27/2/2003;

– il primo profilo della censura è inammissibile, in quanto premesso che, ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 cod. civ., non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale (Cass., Sez. 6-2, n. 409 del 13/01/2012; Sez. 2, n. 21838 del 25/10/2010) – la valutazione della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, n. 14974 del 28/06/2006), considerato peraltro che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata sul punto (laddove la Corte territoriale ha sottolineato – tra l’altro – che il recesso fu esercitato e la domanda giudiziale fu proposta quando non era ancora scaduto il termine pattuito per la stipula del contratto definitivo e per l’adempimento dell’obbligazione principale) non è apparente nè manifestamente illogica e che non è deducibile ratione temporis il vizio di motivazione di cui al vecchio testo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012);

– il secondo profilo della censura mossa col primo motivo non è fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – l’adempimento contrattuale che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto non vale di per sè ad arrestare gli effetti di tale domanda, ma deve essere preso in esame dal giudice perchè valuti l’importanza dell’inadempimento stesso, potendo costituire circostanza decisiva a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto (Sez. 3, n. 10490 del 01/06/2004; Sez. 3, n. 20551 del 30/09/2014);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) sottopone l’ulteriore errore in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nel pronunciare sentenza costitutiva dell’effetto traslativo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., per non avere essi considerato che tale pronuncia presupponeva l’inadempimento dei promissari acquirenti, inadempimento nella specie insussistente, sussistendo invece l’inadempimento dei promittenti venditori, accertato e riconosciuto anche dalla Corte di Appello (pur avendone la stessa escluso la gravità);

– anche il secondo motivo non è fondato, in quanto, una volta esclusa la legittimità del recesso dei promissari acquirenti in ragione della non gravità dell’inadempimento dei promittenti venditori (relativamente all’obbligazione di consegna dell’immobile) e conseguentemente – ritenuta la permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti, legittimamente la Corte territoriale ha accolto la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del contratto ritenendo la sussistenza dell’inadempimento dei promissari acquirenti per avere costoro rifiutato di procedere alla stipula del contratto definitivo pur a seguito dell’apposito invito dei promittenti venditori, loro indirizzato con lettera raccomandata del 27/2/2003 (cfr. p. 10 della sentenza impugnata) inviata prima della scadenza del termine convenuto per la stipula, con la quale contestualmente i M. comunicarono di avere liberato il fondo e di essere pronti a consegnarlo;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle diverse parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA