Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14010 del 25/06/2011

Cassazione civile sez. II, 25/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 25/06/2011), n.14010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23087-2009 proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

ALTAMORE FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

PAGLIA MARIO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10.11.08, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de;l

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Viene impugnata sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto oltre la scadenza del termine breve dal sig. F.P. avverso sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda della sig.ra I.C., aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di compravendita di un terreno.

I giudici di appello hanno confermato la validità della notifica della sentenza di primo grado, eseguita il 19-24 settembre 2003 ai sensi dell’art. 143 c.p.c. a seguito di un primo tentativo di notifica, in data 18 settembre 2003, presso il luogo di residenza anagrafico del destinatario in (OMISSIS), ove l’ufficiale giudiziario aveva dato atto di non averlo rinvenuto per essersi trasferito da anni in Germania, come riferito dai vicini.

Il F. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che non si sarebbe potuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. sulla base del solo riferimento dei vicini che il destinatario si era trasferito in (OMISSIS), senza aver prima assunto informazioni presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

3. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che i giudici di appello abbiano; a) presupposto l’inesistenza di vicini di casa cui consegnare il plico ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e al tempo stesso, contraddittoriamente, basato proprio sulle affermazioni dei vicini, raccolte dall’ufficiale giudiziario, la conclusione dell’irreperibilità del F. per essere emigrato in (OMISSIS); b) desunto che il F. fosse emigrato sulla base di circostanze risalenti a periodi diversi da quello settembre 2003 – della notifica, quali la nascita di figli del F. in (OMISSIS) e la dichiarazione del medesimo, nell’atto di appello, di risiedere in quel paese.

4. – I due motivi denunciano nella sostanza un unico error in procedendo e vanno esaminati congiuntamente, essendo connessi.

Trattandosi, peraltro, di verificare la correttezza di un atto processuale, l’esame della Corte di cassazione può spingersi sino alla rivalutazione nel merito delle statuizioni dei giudici di secondo grado, nei limiti – ovviamente – delle critiche mosse dal ricorrente. Critiche che, però, non possono essere accolte.

Quanto al primo motivo, infatti, va osservato che l’utilità della verifica presso i registri dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, al fine dell’assolvimento, da parte del notificante, dell’onere di ricercare diligentemente il destinatario prima di considerarlo irreperibile, è legata alla esistenza, in tale registro, di annotazioni utili al suo rintraccio; ma il ricorrente non riferisce di siffatte annotazioni.

Quanto al secondo, va osservato che: a) la consegna al vicino ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, è consentita solo in caso di precaria assenza del destinatario, mentre nella specie è stato, al contrario e giustamente, ritenuto l’avvenuto trasferimento del F.; b) i giudici di appello hanno accertato che i figli del F. erano nati in (OMISSIS), sicchè è del tutto logico presumere che il F. risiedesse in quel paese anche nel periodo compreso fra quegli anni e l’epoca dell’atto di appello, risalente al luglio-settembre 2004, come risultava anche dalle dichiarazioni rese dai vicini di casa in occasione del tentativo di notifica del 18 settembre 2003.

5. – Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sostanziandosi nella sola richiesta, apodittica, di annullamento delle notifiche di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (che aveva preceduto la citazione in giudizio), dell’atto di citazione in primo grado e della sentenza di primo grado”.

Diritto

CONSIDERATO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

che il solo avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va respinto; che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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