Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14010 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Bissolati

n. 56, presso lo studio dell’avv. Berruti Giuliano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Gazzo Luigi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 21^, n. 126, depositata il 14 gennaio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che la contribuente – pediatra – presentò istanze di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1998 al 2004 e propose, quindi, ricorsi sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della contribuente dalla commissione regionale;

che, nel suo nucleo essenziale, la decisione risulta così motivata:

“…la consistente variabilità dei flussi dei compensi annuali ai fini del reddito imponibile che lascia intendere l’esercizio di una attività professionale non soltanto legata al potere di sorveglianza delle Ali e alle modalità di espletamento del lavoro autonomo imposto dall’Ente bensì un qualcosa in più che la Cassazione definisce un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso…”.

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

– che l’Agenzia non si è costituita.

osservato:

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo” (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);

– che, fermo tale principio ed atteso che l’entità dei compensi conseguiti non costituisce, di per sè, indice di assoggettamento ad irap, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che non appalesa minimamente gli specifici elementi in funzione dei quali ha ritenuto di ravvisare la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” e la conseguente l’assoggettabilità del contribuente all’imposta.

ritenuto:

che il ricorso della contribuente si rivela pertanto, nei termini indicati, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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