Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14010 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25160/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Consit G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore G.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Gregoriana n. 54, presso lo Studio dell’Avv. Massimo

Confortini, che anche disgiuntivamente con l’Avvocato Carlo

Granelli, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 116/64/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 18

giugno 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la ricorrente;

udito l’Avv. Carlo Granelli, per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 116/64/13 depositata 18 giugno 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 97/02/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso promosso da Consit Galafassi S.r.l. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di Euro 167.000,00 pagati a titolo di tributi speciali L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, comma 370 e segg., per il riutilizzo commerciale di documenti e dati catastali e ipotecari rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto rimasto d’interesse, la CTR respingeva dapprima la preliminare eccezione sollevata dall’Ufficio di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, quest’ultimo chiesto con istanza presentata il 16 maggio 2008, osservando a riguardo che il termine biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, doveva farsi decorrere dalla pubblicazione della decisione di TAR Lazio 6 giugno 2006 n. 4339, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, dello Schema di Convenzione allegato alla Circ. n. 2/2005 dell’Agenzia del Territorio, in cui era stato previsto che l’importo dei tributi speciali dovesse essere commisurato ai dati o documenti forniti a terzi indipendentemente dal tipo di servizio pubblico reso, commisurazione considerata dal giudice amministrativo incompatibile con la normativa europea in quanto faceva imprevedibilmente dipendere l’ammontare del tributo dalla quantità di riutilizzo commerciale. Nel merito la CTR affermava doversi riconoscere il diritto al rimborso, perchè Cass. sez. un. n. 30175 del 2011 aveva reputato la cit. L. n. 311, art. 1, comma 367 e segg., in contrasto con l’ordinamento europeo per aver creato un abuso di posizione dominante a favore della PA, che in questo specifico settore del riutilizzo commerciale dei dati e documenti ipotecari e catastali doveva ritenersi svolgere un’attività avente carattere imprenditoriale, con la conseguenza che i tributi speciali in discussione dovevano essere restituiti in quanto pagati in forza di disposizioni contrarie alla disciplina europea sulla concorrenza.

Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un unico motivo.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo articolato motivo di ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma da 367 a 373, in combinato disposto con l’art. 2043 c.c..

Omessa motivazione e/o motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 3)”, l’Ufficio deduceva come appresso.

1.1. Sotto un primo profilo faceva rilevare che la disapplicazione della cit. L. n. 311, art. 1, comma 367 e segg., poteva avere ad oggetto soltanto controversie di natura concorrenziale, come aveva in effetti statuito Cass. sez. un. n. 30175 cit., non invece i tributi speciali in parola, la cui previsione legislativa neanche poteva dirsi venuta meno a seguito di TAR Lazio n. 4339, che come ricordato in narrativa del presente aveva semplicemente annullato la Circ. n. 2 cit. limitatamente all’art. 3, comma 2, dello Schema di Convenzione cit..

Il motivo è sotto questo primo aspetto infondato atteso che come correttamente hanno rilevato Cass. sez. un. n. 30175 cit. il giudice è tenuto a disapplicare la cit. L. n. 311, art. 1, comma 367 e segg., perchè quest’ultimo ha dato luogo a una posizione commerciale dominante che permette alla P.A. di praticare un prezzo esorbitante il servizio offerto, con la conseguenza che il detto maggior prezzo costituito dai tributi speciali deve essere restituito in quanto appunto consentito e determinato da disposizioni che contrastano con la disciplina europea della concorrenza.

1.2. Sotto un secondo profilo veniva osservato come “l’impianto argomentativo utilizzato dalla CTR a sostegno del diritto al rimborso fosse inconferente, sino al punto di integrare l’omessa motivazione e/o la motivazione apparente”, in pratica addebitando alla CTR di “non aver chiarito quale fosse il fondamento giuridico che sarebbe stato alla base del rimborso”.

Il motivo è sotto questo secondo aspetto infondato perchè in effetti la CTR ha spiegato che non potevano applicarsi le disposizioni di cui alla L. n. 311, art. 1, comma 367 e segg., in quanto in contrasto con l’ordinamento europeo, con la conseguenza che dovevano essere ritenuti illegittimi e quindi dovevano essere restituiti i tributi speciali stabiliti dalle stesse, con ciò integrando il cosiddetto “minimo costituzionale” di motivazione che in attualità può essere richiesto (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014; Cass. sez. 6 n. 19677 del 2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, l’Ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva fatto decorrere il termine biennale di decadenza, previsto dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 21, comma 2, per la proposizione dell’istanza di rimborso, dalla pubblicazione della sentenza di TAR Lazio n. 4339 cit. avvenuta il 6 febbraio 2006 e non invece dal momento del pagamento dei tributi speciali che come dimostrato in modo autosufficiente dai trascritti i documenti era stato eseguito in epoca precedente i due anni dall’istanza di rimborso e per il che a giudizio dell’Ufficio l’eventuale diritto allo stesso avrebbe dovuto essere comunque “ridotto a Euro 12.000,00”.

Il motivo è fondato.

In effetti trattandosi di tributi speciali che mancano di una specifica disciplina della decadenza, deve trovare applicazione il termine biennale di cui al cit. D.Lgs. n. 546, art. 21, comma 2, che decorre o dal momento del pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, sennonchè quest’ultima ipotesi non è quella che deve disciplinare la concreta fattispecie e ciò atteso che i tributi speciali in parola erano fin dalla loro origine non dovuti perchè in contrasto con l’ordinamento europeo e quindi nè la sentenza di TAR Lazio n. 4339 cit. nè quella di Cass. sez. un. n. 30175 cit. costituivano presupposto per la richiesta di rimborso (Cass. sez. un. n. 13676 del 2014; Cass. sez. 6, n. 25268 del 2014).

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti e il finale regolamento delle spese e con la conseguente inammissibilità del ricorso incidentale a mezzo del quale è stata impugnata l’accessoria statuizione sulle spese.

PQM

La Corte respinge il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese processuali di ogni fase grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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