Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14010 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27410-2015 proposto da:

S.N. ((OMISSIS)) in proprio ed n.q. di procuratore

speciale di S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7321/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda con la quale S.N. e S.A.S. chiesero la corresponsione dell’equo indennizzo per la irragionevole durata di una controversia civile instaurata dinanzi all’Autorità giudiziaria di Roma;

– con sentenza n. 3066 del 2010, questa Corte cassò il decreto della Corte di Appello di Perugia del 24/9/2007, che ebbe a dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per essere nulla la procura rilasciata da S.A.S. in favore dell’avv. S.N., in ragione del fatto che la Corte territoriale sia era discostata dal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “Quando l’autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l’autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all’estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (Cass., Sez. 3, n. 5840 del 13/03/2007);

– pronunciando quale giudice di rinvio, la Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 488 del 12/3/2014, dichiarò la nullità del ricorso introduttivo proposto da S.N. e S.A.S., ponendo le spese processuali a carico di quest’ultimo per avere egli agito senza il conferimento di procura;

– avverso tale decreto S.N. e S.A.S. proposero ulteriore ricorso per cassazione, che fu rigettato da questa Suprema Corte con sentenza n. 7321 del 2015;

– avverso tale ultima sentenza di questa Corte S.N. e S.A.S. hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., sulla base di due motivi;

– il Ministero della Giustizia, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha resistito con controricorso;

– il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– col primo motivo (denominato “errore sub a”) si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 7321 del 2015, laddove – nel respingere il ricorso proposto avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia del 12/3/2014 non ha ritenuto sussistente il giudicato interno che – a dire dei ricorrenti – si sarebbe invece formato con la precedente sentenza di questa Corte n. 3066 del 2010 in ordine validità della procura rilasciata dalla S. relativamente alla domanda introduttiva;

– il detto motivo è inammissibile, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – il giudicato (sia esso interno od esterno), costituendo la “regola del caso concreto”, partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. U, n. 21639 del 16/11/2004; Sez. U, n. 5105 del 02/04/2003; Sez. U, n. 11508 del 10/07/2012; Sez. 1, n. 17443 del 25/06/2008);

– col secondo motivo (denominato “errore sub b”) si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 7321 del 2015, laddove ha affermato che la S. aveva reso interrogatorio formale dinanzi alla Corte di Appello di Perugia (nel corso del quale avrebbe dichiarato di aver rilasciato la procura all’estero);

– anche il secondo motivo risulta inammissibile, alla stregua del principio di diritto – costantemente affermato da questa Corte e condiviso del Collegio – secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, della censura relativa alle altre, in quanto l’accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass., Sez. 1, n. 2811 del 08/02/2006; Sez. L, n. 3386 del 11/02/2011);

– nella specie, la sentenza impugnata col ricorso per revocazione si fonda su due rationes decidendi autonome: l’una costituita dall’erronea affermazione secondo cui la S. avrebbe dichiarato in sede di interrogatorio formale (in realtà richiesto per rogatoria, ma non potuto espletare) – di aver rilasciato la procura all’estero, circostanza dalla quale la Corte ha dedotto la nullità della procura stessa; l’altra costituita dalle rilevate difformità tra le sottoscrizioni apposte alle varie procure apparentemente rilasciate dalla S. e, conseguentemente, dall’incertezza sulla identità della persona che ha apposto tali sottoscrizioni (p. 11 della sentenza impugnata);

– avendo i ricorrenti censurato solo la prima delle suddette rationes decidendi autonome, il ricorso risulta inammissibile, essendo la seconda delle dette rationes decidendi idonea da sola a sorreggere il decisum della sentenza impugnata;

– l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. civ. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e art. 6 della CEDU, nella parte in cui non consentono di denunciare l’omesso rilievo del giudicato interno od esterno ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, è manifestamente infondata, per le ragioni già spiegate da questa Corte nei propri precedenti, laddove ha affermato che la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 Cost. ed in relazione all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, è manifestamente infondata e non comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., rispondendo la non ulteriore impugnabilità delle sentenze della Corte suprema all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all’esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l’immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass., Sez. U, n. 13181 del 28/05/2013; Sez. 6 – 3, n. 8472 del 29/04/2016; Sez. 6 – 3, n. 30245 del 30/12/2011; Sez. U, n. 23833 del 23/11/2015);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– va escluso il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dovendo ritenersi che l’esenzione dal contributo unificato prevista dall’art. 10, detto D.P.R. relativamente ai procedimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 (in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo) si estende anche ai giudizi per revocazione relativi alle sentenze che hanno definito tali procedimenti.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA