Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1401 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1401 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25633-2012 proposto da:
NIGRO MINO NGRCRN52C07E532P, dettivatnente dorniciliato
in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, Kesso lo srudio

dell’avvocato MAGNANO MATTEO (Studio Lana), rappresentato e
difeso dall’avvocato MADDALENA SALVATORE, giusta mandato
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente Contro
COMUNE DI AUGUSTA (provincia di Siracusa) in persona del
Commissario Straordinario e legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo studio
dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO BARRILE, giusta deliberazione del

Data pubblicazione: 23/01/2014

Commissario Straordinario del Comune n. 43 del 28.11.2012 e giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 546/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 5.3.2012, depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Massimo Errante (per delega
avv. Massimo Barrile) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Ric. 2012 n. 25633 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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60) R. G. n. 25633/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello Catania 26/03/2012,
notificata il 23/07/2012) respingeva l’appello proposto dall’odierno
ricorrente e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Comune di

Premesso che il Nigro formulava domanda risarcitoria nei confronti del
Comune ex art. 2043 c.c., per l’omessa segnalazione della presenza sulla
strada delle grate per lo scolo delle acque piovane, non si rinvenivano
elementi per affermare che, viste le particolari condizioni della grata o altre
ragioni, il Comune avesse l’obbligo di segnalarne la presenza. Considerate
tali circostanze, si escludeva ogni profilo di colpa attribuibile al Comune in
ordine alla responsabilità del sinistro in causa.
2. — Ricorre per cassazione Cirino Nigro, sulla base di due motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Augusta.
3. — Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c”. La Corte territoriale,
escludendo che la grata esistente lungo la strada costituisse insidia per
l’utente, avrebbe travisato le risultanze processuali acquisite nel giudizio
avanti al Tribunale. Dall’insieme di tutte tali risultanze sarebbe emerso che
la grata in questione avrebbe rappresentato una situazione di pericolo
occulto, quindi idonea a fondare la responsabilità del Comune; – Con il
secondo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione dell’artt.
2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c”. Il ricorrente avrebbe provato il nesso
causale tra la caduta e la grata. Sarebbe spettato, pertanto, al Comune
dimostrare che l’evento si sarebbe verificato per caso fortuito.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.

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Augusta, rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dal primo.

4. — Quanto al primo motivo, il ricorrente, lungi dal prospettare i lamentati
vizi, espone una propria ricostruzione dei fatti di causa contrapposta a quella
fornita dai Giudici di merito. Al riguardo, secondo il costante insegnamento
di questa S. C., si deve precisare che se da un lato il vizio di violazione di
legge implica, necessariamente, un problema interpretativo della fattispecie
astratta recata da una norma di legge, dall’altro il sindacato di legittimità
non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei

motivazione; n. 5797/05; 15693/04). I vizi motivazionali denunciabili in
Cassazione non possono pertanto consistere nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto
a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le
fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o
all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in
cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass.
n. 26886//08 e 21062/09, in motivazione). Al Giudice di legittimità spetta
solo il controllo delle argomentazioni svolte dal giudice di merito sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico — formale (Cfr. ex

plurimis Cass, n. 13398/2011; n. 13327/2011; n. 11292/2011.). La sentenza
impugnata, lungi dall’essere affetta dai lamentati vizi motivazionali, invece,
ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, escludendo, ai
fini della responsabilità ex art. 2043 c.c., ogni comportamento colposo del
Comune idoneo a fondarla.
4.2 — Il secondo motivo di ricorso presenta plurimi profili di
inammissibilità. In primo luogo, è genericamente formulato, senza indicare
le statuizioni in cui la Corte territoriale avrebbe perpetrato le violazioni di
legge, né le ragioni per le quali la sentenza di appello presenterebbe i
lamentati vizi motivazionali; in secondo luogo non è proponibile per la
prima volta dinanzi a questa Corte la pretesa risarcitoria sotto altro titolo di
responsabilità, essendo riconosciuto nella stessa sentenza impugnata la
limitazione dell’azione risarcitoria ai sensi del solo art. 2043 c.c. (argomento
desumibile da Cass. n. 20328/2006).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
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giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente

le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1500,00=, di cui Euro 1300,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

infondato;

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