Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1401 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9349-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI C.G., in persona del Curatore

Fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’

CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato MACARIO FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’AMICO GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con atto di citazione notificato nel 1995, la Curatela del fallimento di C.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, la Banca Monte dei Paschi di Siena, asserendo che, in seguito ad accertamento da parte della Banca d’Italia (1983) di una esposizione debitoria del Cassone, per L. 1.510.000.000, presso la Banca Popolare di Reggio Calabria (cui era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena, e successivamente al ripianamento di tale debito (1984), si era scoperto che tale esposizione debitoria non era reale, in quanto la banca aveva omesso di registrare tutta una serie di versamenti effettuati dallo stesso Cassone, per l’importo di L. 1.246.068.261, e chiedeva quindi la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite nei periodi indicate, nonchè al risarcimento degli ulteriori danni, asseritamente determinati dalla condotta dell’Istituto di credito;

– il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, respingeva la domanda;

– la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame della Curatela, con sentenza non definitiva, riformava la decisione di primo grado, statuendo l’intervenuta sospensione della prescrizione, ex art. 3941 c.c., n. 8, avendo la Banca dolosamente occultato il proprio debito, non avendo provveduto ad inviare al correntista gli estratti conto (come era emerso da una Relazione ispettiva della Banca d’Italia) e poi a consegnare, malgrado numerose richieste del cliente, al Cassone (e poi alla Curatela del Fallimento), copia della contabilità relativa al conto corrente n. 5411, documentazione che era stato possibile avere solamente a seguito di sequestro eseguito su ordinanza della Direzione Distrettuale Antimafia, nonchè avendo la stessa banca trattenuto “in sospeso “per cassa” assegni tratti” dal cliente “regolandoli poi successivamente con bonifici e versamenti sempre per cassa”; la Corte d’Appello rimetteva quindi la causa sul ruolo per accertare a mezzo di consulenza tecnica l’effettiva situazione debitoria;

– avverso la suddetta sentenza non definitiva, la Banca Monte dei Paschi di Siena propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste con controricorso la Curatela del fallimento di C.G.;

– le parti, a seguito di notifica della proposta ex art. 380-bis c.p.c., hanno depositato memorie;

– la ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per non aver il giudice di secondo grado tenuto in considerazione la condizione personale del Cassone, imprenditore, socio ed anche membro del consiglio di amministrazione della Banca, status quest’ultimo trascurato dalla Corte di merito ed invece decisivo, in quanto avrebbe garantito al Cassone di avere comunque la disponibilità della documentazione relativa al conto corrente; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, per aver la Corte di merito errato nella interpretazione della norma, la cui operatività presuppone che sia stata posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà nell’accertamento del credito.

Diritto

RITENUTO

Che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c. e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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