Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1401 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1401 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA

T-£1,12 Loce – rutZ,

sul ricorso 29225-2016 proposto da:
SIMEST SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL’ESTERO
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO CIUFFA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FALLIMENTO EMP SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in RO’AL\, PIAZZA VESCOVI°
21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE„ che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO NICOLIN;
– controricorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il
94/11/ 9016; N.

1(-54 q 4″-^

C°V(/6

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA L‘RIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 29225 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.n. 29225/2016
Ordinanza
La Corte:
Premesso:
Con decreto in data 22-24 novembre 2016, il Tribunale di Rovigo ha respinto
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della E.M.P. srl, proposta da
Simest- Società italiana per le imprese all’estero- spa.

chiesto l’ammissione: A) in privilegio per euro 487.000,00, per sorte capitale
per il finanziamento concesso ex art. 1 e 9 ,commi 4 e 5, del d.lgs. 123/98; B)
per euro 11581,09 al chirografo per interessi, ed in privilegio sempre per
interessi C) per euro 20206,42 e D) per euro 34,74, ed era stata ammessa al
chirografo per il credito sub A), in quanto il finanziamento era stato concesso in
forza di altra disposizione normativa e per non essere equiparabile la
r-Hzione alla revoca ex art.9, d.lgs.123/98, ed al chirografo per il credito sub
B), con esclusione del credito sub C), per trattarsi di interessi successivi al
14/1/2015, data di deposito della domanda di concordato in bianco.
Il Tribunale ha ritenuto l’inopponibilità al Fallimento del contratto di
finanziamento, privo di data certa, ed irrilevanti l’ammissione al passivo per la
quota parte del credito richiesto e la protocollazione interna; inoltre,

ad

abundantiam, ha rilevato che il contratto non presenta alcun riferimento al

d.lgs. 23/98 né è equiparabile la risoluzione ai casi di revoca di cui alla
normativa richiamata;ne conseguiva altresì il rigetto della richiesta del
privilegio per gli interessi sub B) e quanto agli interessi sub C), nulla aveva
obiettato l’opponente al rilievo del G.D.
Ricorre la SIMEST sulla base di unico mezzo ( il motivo súb b) sulle spese non
è autonomo).
Il Fallimento EMP si difende con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria.
Vistcil’esito dell’odierna adunanza camerale;
considerati gli atti e vista la proposta del relatore;
rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., non ricorrono i presupposti
di cui all’art. 375, nn.1 e 5, cod.proc.civ.,

La Simest, facendo valere la risoluzione del contratto di finanziamento aveva

rimette
la causa alla pubblica udienza della I sezione civile.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

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