Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1401 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19732-2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FIOCCHI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TERNI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 182/2014 del GIUDICE DI PACE DI TERNI del

17/04/2014, depositata il 19/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G.19732 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Con provvedimento n. 182/2014 resa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18 in data 17.04.2014 dal Giudice di Pace di Terni, nell’ambito del procedimento n. 576/2014, è stato rigettato il ricorso di G.G. con il quale lo stesso si opponeva al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.

A sostegno del rigetto, il Giudice di Pace ha affermato, per quel che ancora interessa:

1) Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per intempestività della richiesta non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale davanti al giudice di pace;

2) Ai fini dell’applicazione della causa d’inespellibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. b, non risulta indicato il grado di parentela dei soggetti indicati nel Certificato di Stato di famiglia, inoltre la prova di effettiva convivenza, a carico dello stesso straniero non risulta fornita;

3) il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 e conseguentemente la sua pericolosità sociale, emerge dalla documentazione in atti.

3) Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione del decreto del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: la ricorrenza di tale requisito può essere messa in discussione esclusivamente mediante ricorso al Giudice amministrativo.

In data 18.06.2014 G.G. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza n. 182/2014, fondando il ricorso sui seguenti motivi:

1) Sussiste il potere del giudice ordinario di sindacare incidentalmente, e disapplicare, l’atto amministrativo presupposto;

2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., (così genericamente esposto in ricorso) per mancata valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non è perentorio, nonchè mancata valutazione dei giustificati motivi di ritardo;

3) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito al requisito della pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento;

4) Violazione del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28, lett. b) con riferimento alla tutela dell’unità familiare;

5) Certezza della situazione giuridica del ricorrente in ordine ai rapporti di parentela;

6) Sussistenza requisiti reddituali in capo al ricorrente.

Per quanto concerne i motivi di ricorso n. 1 e 2, l’ipotesi che viene descritta riguarda la mera mancata richiesta tempestiva del rinnovo del permesso di soggiorno; nel caso di specie, invece, poichè il decreto espulsivo consegue ad un vero e proprio diniego del permesso di soggiorno da parte dell’autorità amministrativa, la censura relativa all’irrilevanza del ritardo o alla sua scusabilità doveva essere rivolta al TAR. Non viene dedotto inoltre, nè provato, che esista un’istanza di rinnovo.

Per quanto concerne il motivo di ricorso n. 3, la censura è inammissibile in quanto non fondata su omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, così come invece si evince dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma si rivolge alla valutazione dei fatti svolta dal giudice del merito.

Per quanto concerne il motivo di ricorso n. 4, trattasi di censura del tutto generica, non essendo dedotto nè che la sorella sia italiana, nè che sia convivente con il ricorrente.

I restanti motivi sono assorbiti dai precedenti.

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e, per l’effetto, rigetta il ricorso. In mancanza della parte resistente non si devono assumere statuizioni sulle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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