Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14009 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21694/12 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, v. Alessandro

Farnese n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Berliri e

Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/06/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 13 luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alessia Cascioli, per delega dell’Avv. Claudio

Berliri, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. S.A. – che nella sua qualità di dirigente ENEL già godeva “di una polizza sulla vita e invalidità permanente” ex art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985 – sostituiva l’assicurazione in parola con una forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 1986 in forza dell’art. 1 dell’accordo del 1986 tra ENEL e FNDAI Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

2. Questa forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA veniva trasferita a seguito di altro accordo sindacale del 23 gennaio 1998 in FONDENEL, Fondo quest’ultimo assoggettato alla disciplina prevista dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per le forme di previdenza pensionistica complementari al sistema obbligatorio pubblico.

3. Il 30 giugno 2004 il contribuente risolveva il rapporto di lavoro con ENEL e il TFR che la liquidazione della sua quota di partecipazione al Fondo ammontante a complessivi Euro 497.890,49 venivano separatamente tassati con aliquota ordinaria.

4. Secondo il contribuente sulla quota liquidata doveva invece essere applicata l’aliquota del 12,50%, stabilita per i “contratti di assicurazione sulla vita” dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, comma 1, peraltro sull’imponibile cosiddetto rendimento costituito dalla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione”.

5. Invero per il contribuente – in ragione di quanto stabilito dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. con modif. in L. 28 febbraio 1987, n. 30, per cui “La disposizione contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124” – la liquidazione della quota del Fondo non poteva essere assoggettata alla maggiore tassazione separata prevista per i redditi da capitale dal cit. D.p.r. n. 917,.

art. 42, comma 4, applicabile ratione temporis e dal cit. D.Lgs. n. 124, art. 13, comma 9.

6. Il contribuente presentava perciò istanza di rimborso per Euro 95.899,02, cui l’Agenzia delle Entrate opponeva silenzio rifiuto.

7. Con l’impugnata sentenza n. 189/06/10 depositata il 13 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione n. 2/38/09 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso del contribuente osservando nella sostanza che le somme corrisposte a seguito della liquidazione della quota di partecipazione al Fondo non avevano carattere assicurativo, con la conseguente inapplicabilità del cit. D.P.R. n. 917, art. 42, comma 4.

8. Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva l’Ufficio con controricorso.

9. Entrambe le parti si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell’art. 17 (già art. 16) e art. 45 (già art. 42) T.U.I.R. (nella stesura vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il contribuente censurava l’impugnata sentenza particolarmente avuto riguardo alla giurisprudenza successivamente consolidatasi nel senso che sul cosiddetto rendimento maturato sino al 31 dicembre 2000, come ricordato costituito dalla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione”, doveva essere applicata la minore aliquota del 12,50% Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi a partire da Cass. sez. un. 13642 del 2011, che ebbe in effetti a chiarire definitivamente che “per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6” (conf. Cass. sez. 5 n. 5614 del 2015; Cass. sez. 6 n. 17365 del 2014;

Cass. sez. 6 n. 23520 del 2012; Cass. sez. 6 n. 14498 del 2012; Cass. sez. trib. n. 287 del 2012).

2. Assorbito il secondo motivo.

3. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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