Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14009 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30071-2011 proposto da:

B.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCA UMBRO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA

CHIEPPE, ROBERTO CANEVA;

– ricorrente –

contro

M.M. ((OMISSIS)) nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FASANA 161 presso l o studio dell’avvocato

RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE MERCANTI;

– controricorrente –

e contro

B.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1672/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla scrittura privata sottoscritta il 15.6.1999 da B.T. e da M.M., con la quale il primo vendette al secondo, per il prezzo di lire 220 milioni, un fabbricato sito nel comune di (OMISSIS) e dal successivo rifiuto del detto B. e, dopo la sua morte, dei suoi eredi B.R. e B.O., di riprodurre il contratto in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico, in modo da renderne possibile la trascrizione nei pubblici registri;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle domande proposte dal M., accertò l’autenticità delle sottoscrizioni del contratto di compravendita stipulato con la detta scrittura privata del 15.6.1999, escluse la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio, accertò l’avvenuto trasferimento della proprietà in capo al M. dell’immobile oggetto della compravendita e ordinò al Conservatore dei Registri immobiliari di Verona di procedere alla relativa trascrizione;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione B.R. sulla base di un unico motivo;

– M.M. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria;

– B.O. non ha svolto attività difensiva; Considerato che:

– con ordinanza adottata all’udienza dell’8 marzo 2016, questa Corte ha disposto la rinotifica del ricorso nei confronti di B.O., litisconsorte necessario, concedendo al ricorrente il termine di giorni novanta decorrente dallo stesso giorno della ordinanza;

– l’art. 271-bis cod. proc. civ. stabilisce che l’atto di integrazione del contraddittorio deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro giorni venti dalla scadenza del termine assegnato e tale disposizione si applica sia nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, sia nell’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso (Cass., Sez. L, n. 26141 del 21/11/2013; Sez. 1, n. 4747 del 23/03/2012);

– dall’attestazione della cancelleria del 28/12/2016 (in atti), risulta che, nella specie, l’atto di integrazione del contraddittorio non è stato depositato nella cancelleria della Corte entro i venti giorni dalla scadenza del termine assegnato;

– il ricorso per cassazione deve, pertanto essere dichiarato improcedibile, a nulla valendo che sia stato tempestivamente rinotificato 1’1/06/2016 (come risulta dagli atti tardivamente depositati dal difensore del ricorrente in data 5/4/2017);

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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