Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14009 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14009 Anno 2013
Presidente: BANDINI GIANFRANCO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 14180-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
1000

avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MERCADANTE DOMENICO;

Data pubblicazione: 04/06/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 2141/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 28/12/2007 R.G.N.
2030/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 14180/2008

INPS/ Mercadante Domenico

svolgimento del processo
-,
Con sentenza depositata il 28 dicembre 2007 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la
sentenza del Tribunale con la quale era stata accolta parzialmente l’opposizione proposta da
Domenico Mercadante avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare lire

L’Inps con l’appello aveva dedotto che ai crediti vantati nei confronti del Mercadante non era
applicabile la prescrizione quinquennale introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ma il termine
decennale previsto dalla preesistente normativa non avendo la nuova normativa efficacia
retroattiva e, dunque , dovendo trovare applicazione solo per i contributi maturati dopo il dicembre
1995.
La corte territoriale, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale affermato da questa Corte , ha
confermato l’applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione l’ Inps formulando un unico motivo con il quale
lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla domanda formulata dall’Istituto in
via subordinata, con la quale aveva chiesto,in caso di conferma della prescrizione quinquennale, la
condanna del Mercadante al pagamento delle sanzioni civili da calcolarsi ex lege sull’omissione
contributiva, riconosciuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, per il biennio 1991
1992.
Il Mercadante, intimato, non si è costituito.
La decisione è stata assunta da questa Corte , previa riconvocazione,in data 17/4/2013.
Motivi della decisione
Con un unico motivo l’Inps lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda formulata in via
subordinata fin dal primo grado e riproposta davanti alla Corte d’Appello.
a

Il motivo è fondato.

13.451.169 a titolo di contributi ed accessori per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1992.

L’Istituto ha esposto che con ricorso in appello aveva proposto un motivo subordinato di gravame
lamentando che il Tribunale aveva omesso di condannare, nel dispositivo, l’opponente al
pagamento delle somme aggiuntive calcolate ex lege, sebbene nella motivazione il giudice di prime
cure avesse dato atto che sull’importo riconosciuto all’Istituto fossero dovute le sanzioni e gli
interessi .

quale era stata formulata la domanda, ( onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e
tempestività, e quindi la decisività della questione) ha riportato le conclusioni formulate, in via
subordinata, davanti al Tribunale nonché quelle assunte davanti alla Corte d’Appello,oltre ad aver
specificato gli atti nei quali erano contenute.
Risulta,pertanto, evidente , il vizio di omessa pronuncia in cui è incorsa la Corte d’Appello di
Catanzaro e la violazione della norma invocata dal ricorrente. La sentenza impugnata deve,
pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, anche per le spese del
presente giudizio, perché provveda all’esame della domanda avanzata dall’Inps in via subordinata.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura svolta e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma , previa riconvocazione , il 17/4/2013

E

Il ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del ricorso e dell’onere di specificare l’atto difensivo nel

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