Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14008 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24185-2008 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato STERI STEFANIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERMINI LUCIANO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, MONTEPASCHI SERIT SPA – Servizio riscossione

tributi;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 7579/08 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

depositata il 23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva sulla relazione ex art. 3800 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato col quale il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento con la quale veniva chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa relativa all’accertamento della violazione di norme del codice della strada, accertamento mai notificato.

2. – Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 1 ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella.

3. – Parte ricorrente con un unico articolato motivo lamenta la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., applicabile nel caso in questione avendo l’impugnazione della cartella esattoriale funzione “recupcratoria” del mezzo di tutela, perchè il verbale di accertamento, posto a fondamento della cartella, si assumeva come mai notificato.

3. – Gli intimati non hanno svolto attività in questa sede.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato. Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso in opposizione è stato proposto nei 60 giorni, termine questo applicabile nel caso in questione, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale: “In tema di opposizione a sansione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada” (Cass. 2007 n. 3647).

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pan ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Palermo), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011.

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