Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14008 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, sez. 3^, n. 133, depositata il 15 gennaio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in quattro connessi motivi, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, nella parte in cui – negata l’imponibilità irap dei redditi del contribuente, promotore finanziario, in relazioni alle annualità 2003 e 2004 – ha corrispondentemente accolto le correlative istanze di rimborso, sul presupposto che si trattava di reddito conseguito con attività professionale esplicata senza l’ausilio di lavoro altrui e con modesti beni strumentali e, quindi, in assenza di “autonoma organizzazione”;

– che il contribuente non si è costituito; rilevato:

– che, deducendo violazione di legge (gli artt. 1742 e ss., 2082 e 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36) e vizi di motivazione in diversa prospettiva, l’Agenzia censura la decisione impugnata per non aver considerato che il promotore finanziario, se non dipendente, sarebbe in ogni caso imprenditore, sia a fini civilistici sia a fini fiscali, svolgendo a fini di lucro e abitualmente una delle attività di cui all’art. 2195 c.c., cosicchè sarebbe sempre assoggettabile ad irap;

osservato:

che l’articolata impugnativa è manifestamente infondata;

– che occorre, infatti, rilevare che questa Corte ha già puntualizzato (cfr. Cass. 8177/07) che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’assoggettamento ad irap dell’attività del promotore finanziario – figura disciplinata dalla L. n. 1 del 1991, art. 5 e, quindi, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e riferita a colui che esercita professionalmente, in qualità di dipendente, agente o mandatario l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari – postula una valutazione complessiva dell’attività svolta dal contribuente, giacchè questa può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività d’impresa (ex art. 2195 c.c., n. 5), in ogni caso sottoposta ad imposizione (cfr. Cass. 17797/03, 18135/02);

– che, ciò posto, deve, peraltro, puntualizzarsi che la decisione impugnata ha, altresì, coerentemente escluso la riscontrabilità, nell’attività esplicata dal contribuente, del requisito dell'”autonoma organizzazione”;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA