Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14008 del 08/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18535/12 proposto da:

O.L., domiciliato presso la cancelleria della Corte,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Zampini, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/26/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 30 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 11/26/12 depositata il 30 gennaio 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 87/21/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, respingeva il ricorso proposto da O.L. contro il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di Euro 4.203,08 per maggiore IRPEF versata dal datore di lavoro sulla somma percepita dal contribuente a titolo di “incentivo all’esodo” a seguito di cessazione dal rapporto di lavoro avvenuta il 31 dicembre 2008.

La CTR, dopo aver ricordato che Corte UE n. 207 del 2005 aveva dichiarato contraria al diritto europeo la discriminazione contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, applicabile ratione temporis, secondo cui l’incentivo all’esodo ricevuto dagli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni andava assoggettato ad una aliquota IRPEF doppia rispetto a quella applicata alle donne di pari età, disposizione poi inserita nel cit. D.p.r. n. 917, art. 19, comma 4 bis, quest’ultimo in seguito abrogato ex D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, dopo aver altresì ricordato che Corte UE ord. 16 gennaio 2008 aveva statuito che il giudice nazionale era tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza attendere la rimozione della stessa da parte del legislatore, riteneva comunque decaduto il contribuente dal diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, per il quale “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato presupposto per la restituzione”.

A giudizio della CTR difatti, pur dovendosi ritenere che il termine biennale di cui al cit. D.Lgs. n. 546, art. 21, comma 2, doveva essere fatto decorrere al più tardi dal 3 settembre 2005 giorno di pubblicazione della sentenza Corte UE n. 207 cit., la domanda di rimborso andava lo stesso considerata tardiva perchè proposta “soltanto il 3 febbraio 2009”. Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Ufficio resisteva con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato ad un solo motivo.

Diritto

1. Con l’unico motivo del ricorso principale rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, il contribuente censurava la CTR perchè riteneva di aver tempestivamente chiesto il rimborso entro il termine quadriennale stabilito “dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, avente decorrenza dal 21.07.2005, data in cui fu depositata la sentenza n. C207/04 emessa dalla Corte di Giustizia Europea”.

In disparte i profili di inammissibilità del motivo conseguenti alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il contribuente non denuncia con la necessaria precisione quale sia l’addebito mosso alla CTR, mescolando in rubrica e nell’illustrazione ragioni di censura attinenti a violazione di legge e a vizi motivazionali, lasciando alla Corte di scegliere tra le critiche quella più opportuna (Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013); anche in astratto, il motivo sarebbe comunque infondato alla luce della giurisprudenza successivamente andata a consolidarsi nel senso che, pur essendo applicabile alla presente fattispecie il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e segg., trattandosi di somme fin dall’origine non dovute, il termine quadriennale entro cui chiedere il rimborso deve farsi decorrere dal giorno del versamento diretto o della avvenuta ritenuta (Cass. sez. un. n. 13676 del 2014; Cass. sez. 6, n. 25268 del 2014).

2. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

3. Nella recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale richiamato da ultimo, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni stato e grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale; compensa integralmente le spese di ogni fase grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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