Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14008 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17531-2013 proposto da:

D.P.G., C.D.G.M., F.C.M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO GIOVANNI MACIOCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI PATUZZO;

– ricorrenti –

contro

P.G.M.R., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE ex lege rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICO DE GERONIMO;

– controricorrente –

e contro

P.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza depositata il 10 aprile 2013 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 14 aprile 2004, dichiarò che il contratto di “apparente compravendita notar S. da (OMISSIS) del 5 agosto 1996 ((OMISSIS)) della nuda proprietà del terreno e della villa di (OMISSIS) dissimula una donazione (contratto effettivo) dei detti immobili operata dall’apparente venditore D.G.P.G. in favore dell’apparente acquirente F.C.M.G.”;

ritenuto che F.C.M.G., C.D.G.M. e D.P.G. propongono ricorso per cassazione, corredato da memoria illustrativa, avverso la statuizione di cui sopra, prospettando due motivi di censura e che P.M.R. Geronimo resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” è inammissibile, non rientrando la doglianza fra quelle previste dal vigente art. 360 cod. proc. civ., ed in particolare, sub n. 5), il quale, nella configurazione imposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, apparendo utile, per mero scrupolo di completezza, ricordare che con il motivo al vaglio i ricorrenti, in definitiva, lamentano che la Corte locale aveva erroneamente ragionato nel non giudicare decisiva la circostanza che nell’atto notarile era stato dichiarato che il prezzo era stato pagato mediante consegna di un assegno bancario, in presenza del notaio rogante e dei testi (avendo quel giudice preteso la prova dell’effettivo incasso della somma portata del titolo di credito), nonchè nell’avere valorizzato ulteriori indici, accessori del ragionamento principale, enunciati nella sentenza impugnata (la presenza dei testimoni all’atto pubblico, l’assai solida situazione economica del disponente e il di lui forte legame affettivo con la moglie);

considerato che, siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

considerato che non è ipotizzabile, già sulla base degli stessi argomenti posti a sostegno della censura, la sussistenza di una siffatta patologia, essendo del tutto evidente che i ricorrenti, a tutto concedere, prospettano pretesa incongruenze motivazionali e giammai denunziano assetto motivazionale solo apparente;

considerato che anche il secondo motivo, con il quale, ancora una volta, si contesta la “omessa o insufficiente contraddittoria motivazione”, oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non merita miglior fortuna, in quanto che la critica mossa avverso il rigetto dell’appello incidentale, con il quale era stato chiesto dichiararsi che la villa, insistente sul fondo rustico in (OMISSIS), costituiva donazione indiretta disposta dal padre in favore della figlia P.M.R.G., impinge con le preclusioni del giudizio di legittimità, essendosi più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v.642202), con la conseguenza che, trovando qui applicazione il nuovo testo del citato n. 5), resta escluso già in tesi, che la sentenza censurata sia venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione in ordine al vaglio probatorio, avendo i ricorrenti giudicato non soddisfacente la sussistente motivazione;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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