Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14007 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12741-2007 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI ANTONINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESCUTTI MASSIMO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SFET – Società Friulana Esazione Tributi SpA (ora Equitalia Udine

SpA) in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRO MARINO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI UDINE in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avv. NICOLO’ PAOLETTI che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. GIANGIACOMO MARTINUZZI (dell’Avvocatura

del Comune), giusta Delib. Giunta Comunale del 15 maggio 2007, n. 213

e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2007 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 10/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza che respingeva la sua opposizione all’esecuzione proposta avverso alcuni ruoli relativi ad importi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada non pagate a seguito di notifica delle relative cartelle esattoriali.

2. – Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, ritenendo non fondati i motivi avanzati quanto alle notifiche delle cartelle esattoriali, effettuate a mezzo posta, con violazione delle disposizioni ritenute applicabili (D.P.R. del 1973, art. 25, n. 602 e art. 149 c.p.c.).

3. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso, deducendo col primo violazione dell’art. 183 c.p.c. e artt. 320 e 321 c.p.c.; col secondo violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la notifica delle cartelle di pagamento e, infine, col terzo vizi di motivazione.

4. – Resistono con controricorso le parti intimate.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366-bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – TI ricorso va dichiarato inammissibile, perchè non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi art. 27, comma 2, cit. D.Lgs.) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente (per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6.1 – L’impugnazione in esame, pur deducendo (nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e so stanziali .non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse de ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenute il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

6.2 – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

6.3 – Il ricorso non risponde agli indicati requisiti, posto che mancano del tutto i quesiti sia per le violazioni di legge denunciate (primo e secondo motivo), sia per il vizio di motivazione (terzo motivo). La memoria depositata è tardiva (perchè depositata il 14 febbraio 2011 a fronte dell’udienza fissata il 18 febbraio 2011) e comunque non affronta la rilevata inammissibilità. 7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.000,00 euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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