Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14007 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/06/2010), n.14007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

L.C. di LUNELLI ALESSANDRO & C. SNC, con sede in Trento in

persona

del legale rappresentante pro tempore, Z.P.A.;

– intimata –

Per la revocazione della sentenza n. 4931/2008 del Presidente della

Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 26.02.2008,

depositata il 26 febbraio 2008 e comunicata l’1 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. Velardi Maurizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5104/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la revocazione del provvedimento, avente natura ed efficacia di sentenza, n. 4931/2008 pronunziato dal Presidente della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26.02.2008, DEPOSITATO il 26 febbraio 2008 e comunicato l’1 marzo 2008. Con tale provvedimento è stato dichiarato estinto il processo, promosso dalla S.N.C. L.C. di LUNELLI ALESSANDRO & C. con sede in Trento con il ricorso per cassazione notificato il 12 aprile 1999, contro il Ministero delle Finanze, avverso la sentenza della CTR di Trento Sezione Terza n. 62/03/1998 del 06.07.1998 e depositata il 21.10.1998.

2 – Con il ricorso di che trattasi, l’impugnato provvedimento Presidenziale viene censurato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, ritenendosi essere conseguenza di errore di fatto risultante dagli atti di causa.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il provvedimento risulta emesso nel presupposto che l’istanza, presentata dall’Avvocatura dello Stato per la controricorrente Amministrazione Finanziaria, e la certificazione alla stessa allegata, fossero sottesi a conseguire una dichiarazione di estinzione del processo, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

Per contro, si desume chiaramente, dal relativo contenuto, sia che con l’istanza presentata l’Amministrazione Finanziaria evidenziava che la vertenza non era stata definita ai sensi dell’art. 16 della Legge precitata e, quindi, chiedeva fissarsi l’udienza per la relativa discussione, sia pure che nessuna “certificazione dell’Agenzia Entrate”, risultava prodotta in allegato.

5 – Si ritiene, ciò stante, che il provvedimento impugnato debba ritenersi affetto da vizio revocatorio e che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, il ricorso deve ritenersi ammissibile e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 391 bis c.p.c., n. 4, la causa va rimessa alla pubblica udienza;

Visti gli artt. 375, 380 bis e 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara ammissibile il ricorso e lo rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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