Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14007 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17907/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Priscilla

n. 4, presso lo studio dell’Avv. Stefano Coen, che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avv. Paolo Stern, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/01/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 13 giugno 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Barbara Tidore, per la ricorrente;

udito l’Avv. Antonella Tomassini, per delega dell’Avv. Paolo

Stern, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. In epoca anteriore al 28 aprile 1993 N.A. – che nella sua qualità di dirigente ENEL glà godeva “di una polizza sulla vita e invalidità permanente” ex art. 12, comma 4, CCNL 16 maggio 1985 sostituiva l’assicurazione in parola con una forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 1986 in forza dell’art. 1 dell’accordo del 1986 tra ENEL e FNDAI Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

2. Successivamente il contribuente risolveva il rapporto di lavoro con ENEL e – in conseguenza di ciò – le somme percepite a titolo di TFR e quelle percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA venivano identicamente tassate con aliquota pari a 32,18%.

3. Secondo il contribuente le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA non dovevano essere tassate ovvero in subordine alle stesse doveva invece essere applicata l’aliquota del 12,50% stabilita per i “contratti di assicurazione sulla vita” dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, comma 1, peraltro sull’imponibile cosiddetto rendimento costituito dalla “differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione”.

4. Invero per il contribuente – in ragione di quanto stabilito dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. con modif. in L. 28 febbraio 1987, n. 30, per cui “La disposizione contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124” – le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA non potevano essere assoggettata alla maggiore tassazione separata prevista per i redditi da capitale dal cit. D.P.R. n. 917, art. 42, comma 4, applicabile ratione temporis e dal cit. D.Lgs. n. 124, art. 13, comma 9.

5. Il contribuente presentava perciò istanza di rimborso per Euro 123.597,79, cui l’Agenzia delle Entrate opponeva l’impugnato provvedimento di rifiuto.

6. Contro il diniego il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che con la decisione n. 103/03/06 riteneva che le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA dovessero essere assoggettate all’aliquota del 12,50% 7. Con l’impugnata sentenza n. 110/01/11 depositata il 13 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava la prima decisione osservando che le somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA trovassero “la propria causa giuridica in un distinto contratto di assicurazione” e come tali dovessero essere assoggettate a tassazione con aliquota pari al 12,50% ed in ragione appunto di quanto stabilito dal cit. D.L. n. 669, art. 1, comma 5.

8. Contro la sentenza della CTR, l’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il contribuente con controricorso e a sua volta proponendo ricorso incidentale con un solo motivo.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 stesso atto normativo nonchè dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6”, l’Ufficio lamentava che sulla natura assicurativa o previdenziale del rapporto, costituente fatto controverso e decisivo nel giudizio, la CTR non avesse manifestato il proprio convincimento, affermando soltanto che alla concreta fattispecie fosse applicabile il cit. D.P.R. n. 917, art. 42, comma 4.

Il motivo è infondato perchè, come si è avuto cura di ricordare in narrativa del presente sub 7, la CTR ha invece spiegato che la natura assicurativa delle somme oggetto di lite doveva rinvenirsi nell’anteriore contratto di assicurazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, l’Ufficio censurava la CTR perchè quest’ultima aveva affermato la natura assicurativa delle somme percepite, con un’insufficiente spiegazione.

Il motivo è inammissibile perchè in realtà la CTR non ha accertato un fatto decisivo o controverso, bensì ha qualificato giuridicamente una circostanza pacifica tra le parti, quest’ultima costituita dalle somme percepite a seguito di liquidazione della forma complementare di previdenza integrativa aziendale in acronimo PIA, cosicchè la sentenza andava semmai denunciata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010;

Cass. sez. 1, n. 4178 del 2007).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 47, art. 12, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, nonchè della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, in relazione all’art. 2697 c.c.”, l’Ufficio lamentava come la CTR fosse incorsa in errore laddove aveva ritenuto assoggettabile all’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale l’intero importo del capitale percepito dal ricorrente, senza distinguerne la composizione strutturale, questo perchè a giudizio dell’Ufficio la complessa normativa in esponente era nel senso che la sorte capitale costituisse una attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del lavoro, tassabile quindi separatamente con aliquota ordinaria, mentre invece alle sole somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si doveva applicare la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 cit., art. 6.

3.1. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, addebitando all’Ufficio di non aver precisamente indicato gli atti e documenti sui quali il detto motivo era basato, ma ciò infondatamente perchè il ridetto motivo non richiama atti o documenti indispensabili alla decisione.

3.2. Il motivo è Invece fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. sez. un. 13642 del 2011, la quale ultima ebbe in effetti a chiarire definitivamente che “per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui al cit. D.p.r. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6” (conf. Cass. sez. 5, n. 5614 del 2015; Cass. sez. 6, n. 17365 del 2014; Cass. sez. 6, n. 23520 del 2012; Cass. sez. 6, n. 14498 del 2012; Cass. sez. trib. n. 287 del 2012).

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale – in nessun modo peraltro rubricato – il contribuente considerava conclusivamente che “La soluzione impositiva giuridicamente corretta prevedeva pertanto l’applicazione della esenzione daziaria per quanto concerne la sorte capitale; l’applicazione dell’imposizione nell’aliquota del 12,50% ai rendimenti prodotti da capitale investito”.

Il motivo è preliminarmente inammissibile quanto meno per difetto di autosufficienza perchè in nessun modo viene precisato quale sia il vizio di cui la CTR sarebbe responsabile e comunque lo stesso è infondato alla luce della giurisprudenza sub 3.2. cit..

5. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinge gli altri e il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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