Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14007 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14007 Anno 2013
Presidente: BANDINI GIANFRANCO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 13491-2008 proposto da:
GRECO SONIA, già elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIACINTA PEZZANA 27, presso lo studio
dell’avvocato BALTA RENATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANGINO MARIO, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
2013

SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

990

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 04/06/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1195/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 20/07/2007 R.G.N. 2204/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e chiede la trasmissione
alla Procura Generale della copia della sentenza di
primo grado e ove non presente la copia della sentenza
di appello.

alla copia notificata del ricorso;

R.G. n. 13491/08
Ud. 20.3.2013

.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 12 – 20
luglio 2007, in riforma della decisione di rigetto di primo grado,
condannava l’INPS, su impugnazione di Greco Sonia, a
corrisponderle la somma di E 1.293,93 a titolo di interessi legali
sui ratei dell’assegno di invalidità civile che l’Istituto le aveva
pagato in ritardo. Condannava altresì l’Istituto à pagamento delle
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole globalmente in
E 200,00 per ciascun grado.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
Sonia Greco per due motivi. L’INPS ha rilasciato procura al suo
difensore, che ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, seguito dal relativo quesito di diritto ex
art. 336 bis cod. proc. civ., la ricorrente, denunziando violazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942 e
del decreto del Ministro della Giustizia n. 127 del 2004, che ha
recepito la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20
settembre 2002, deduce che la sentenza impugnata ha condannato
l’INPS al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di
merito, senza distinzione tra diritti ed onorari e nello stesso
importo per ciascun grado.
Rileva che tale importo, con riguardo agli onorari, è inferiore
à minimi stabiliti dalla tariffa forense, e che la liquidazione non
comprende i diritti e le spese generali.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo
che la sentenza impugnata, procedendo ad una liquidazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

globale delle spese processuali, non consente di controllare le
specifiche voci della tariffa ed il rispetto dei minimi tariffari.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di spese
processuali, il giudice nel pronunciare la condanna della parte
controparte, deve liquidare l’ammontare separatamente,
distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge
liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non
consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Cass.
24890/11; Cass. 6338/08; Cass. 16993/07; Cass. 5318/07; Cass.
17028/06).
Nella specie la Corte di merito, non attenendosi a tale
principio, ha effettuato, per ciascun grado del giudizio, una
liquidazione globale, peraltro di pari importo (E 200,00), senza
distinzione tra diritti ed onorari e senza alcuna specificazione circa
i criteri adottati.
In accoglimento della censura, la sentenza impugnata,
assorbito il secondo motivo, deve pertanto essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma
2, cod. proc. civ., previa condanna dell’INPS al pagamento delle
spese dell’intero processo, liquidate, quanto al primo grado, in E
260,00 per onorari ed E 200,00 per diritti; quanto al grado
d’appello in E 405,00 per onorari ed E 210,00 per diritti; quanto al
presente giudizio in E 50,00 per esborsi ed E 600,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge e spese generali come per
legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il
secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento
delle spese dell’intero processo, che liquida, quanto al primo grado,

soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della

3

in E 260,00 per onorari ed E 200,00 per diritti; quanto al grado
d’appello in E 405,00 per onorari ed E 210,00 per diritti; quanto al
presente giudizio in 600,00 per compensi professionali, oltre E
50,00 per esborsi. Il tutto oltre accessori di legge e spese generali

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Così deciso in Roma in data 20 marzo 2013.

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