Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14006 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. II, 24/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 24/06/2011), n.14006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20234-2006 proposto da:

I.V., I.L., I.F.,

I.L., I.D. eredi di I.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI

30, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO GIUSEPPE, rappresentati

e difesi dall’avvocato MAZZONE NICODEMO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C., L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 700/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 20.5.05, depositata il 17/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il ricorso veniva trattato all’udienza camerale del 24 settembre 2008, nella quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 291 epe, la rinnovazione della notifica con termine di giorni 60 dalla comunicazione, che veniva effettuata in data 11 novembre 2008.

2. – All’esito di nuovo esame preliminare, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio non risultando effettuati i disposti adempimenti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile non risultando effettuati i disposti adempimenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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